La raccomandata elettronica: Decreto Ministeriale

IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
-Visto l’Articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell’Articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
-Visti gli articoli 8, comma 2, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico sulla documentazione amministrativa, e successive modificazioni;
-Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;
-Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea, di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998, recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
-Sentito il Ministro per la funzione pubblica;

DECRETA
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni contenute nell’Articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, citato nelle premesse. Si intende, inoltre, per:
a. PUNTO DI ACCESSO: il sistema che fornisce i servizi di accesso per l’invio e la lettura di messaggi di posta elettronica certificata, nonché i servizi di identificazione ed accesso dell’utente, di verifica della presenza di virus informatici all’interno del messaggio, di emissione della ricevuta di accettazione e di imbustamento del messaggio originale nella busta di trasporto;
b. PUNTO DI RICEZIONE: il sistema che riceve il messaggio all’interno di un dominio di posta elettronica certificata, effettua i controlli sulla provenienza e sulla correttezza del messaggio ed emette la ricevuta di presa in carico, imbusta i messaggi
errati in una busta di anomalia e verifica la presenza di virus informatici all’interno dei messaggi di posta ordinaria e delle buste di trasporto;
c. PUNTO DI CONSEGNA: il sistema che compie la consegna del messaggio nella casella di posta elettronica certificata del titolare destinatario, verifica la provenienza e la correttezza del messaggio ed emette, a seconda dei casi, la ricevuta di avvenuta consegna o l’avviso di mancata consegna;
d. FIRMA DEL GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: la firma elettronica avanzata, basata su un sistema di chiavi asimmetriche, che consente di rendere manifesta la provenienza e di assicurare l’integrità e l’autenticità dei messaggi del sistema di posta elettronica certificata, generata attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al gestore e la sua univoca identificazione, creata automaticamente con mezzi che garantiscano il controllo esclusivo da parte del gestore.
e. RICEVUTA DI ACCETTAZIONE: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, contenente i dati di certificazione, rilasciata al mittente dal punto di accesso a fronte dell’invio di un messaggio di posta elettronica certificata;
f. AVVISO DI NON ACCETTAZIONE: l’avviso, sottoscritto con la firma del gestore di posta elettronica certificata del mittente, che viene emesso quando il gestore mittente è impossibilitato ad accettare il messaggio in ingresso, recante la motivazione per cui non è possibile accettare il messaggio e l’esplicitazione che il messaggio non potrà essere consegnato al destinatario;
g. RICEVUTA DI PRESA IN CARICO: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di ricezione nei confronti del gestore di posta elettronica certificata mittente per attestare l’avvenuta presa in carico del messaggio da parte del sistema di posta elettronica certificata di destinazione, recante i dati di certificazione per consentirne l’associazione con il messaggio a cui si riferisce;
h. RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA: la ricevuta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, emessa dal punto di consegna al mittente nel momento in cui il messaggio è inserito nella casella di posta elettronica certificata del destinatario;
i. RICEVUTA COMPLETA DI AVVENUTA CONSEGNA: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed il messaggio originale;
l. RICEVUTA BREVE DI AVVENUTA CONSEGNA: la ricevuta nella quale sono contenuti i dati di certificazione ed un estratto del messaggio originale;
m. RICEVUTA SINTETICA DI AVVENUTA CONSEGNA: la ricevuta che contiene i dati di certificazione;
n. AVVISO DI MANCATA CONSEGNA: l’avviso, emesso dal sistema, per indicare l’anomalia al mittente del messaggio originale nel caso in cui il gestore di posta elettronica certificata sia impossibilitato a consegnare il messaggio nella casella di posta elettronica certificata del destinatario;
o. MESSAGGIO ORIGINALE: il messaggio inviato da un utente di posta elettronica certificata prima del suo arrivo al punto di accesso e consegnato al titolare destinatario per mezzo di una busta di trasporto che lo contiene; 
p. BUSTA DI TRASPORTO: la busta creata dal punto di accesso e sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata mittente, all’interno della quale sono inseriti il messaggio originale inviato dall’utente di posta elettronica certificata ed i relativi dati di certificazione;
q. BUSTA DI ANOMALIA: la busta, sottoscritta con la firma del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, nella quale è inserito un messaggio errato ovvero non di posta elettronica certificata e consegnata ad un titolare, per evidenziare al destinatario detta anomalia;
r. DATI DI CERTIFICAZIONE: i dati, quali ad esempio data ed ora di invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l’invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta elettronica certificata del mittente; tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originale per mezzo di una busta di trasporto;
s. GESTORE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: il soggetto che gestisce uno o più domini di posta elettronica certificata con i relativi punti di accesso, di ricezione e di consegna, titolare della chiave usata per la firma delle ricevute e delle buste e che si interfaccia con altri gestori di posta elettronica certificata per l’interoperabilità con altri titolari;
t. TITOLARE: il soggetto a cui è assegnata una casella di posta elettronica certificata;
u. DOMINIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: dominio di posta elettronica certificata che contiene unicamente caselle di posta elettronica certificata;
v. INDICE DEI GESTORI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: il sistema, che contiene l’elenco dei domini e dei gestori di posta elettronica certificata, con i relativi certificati corrispondenti alle chiavi usate per la firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste, realizzato per mezzo di un server Lightweight Directory Access Protocol, di seguito denominato LDAP, posizionato in un’area raggiungibile dai vari gestori di posta elettronica certificata e che costituisce, inoltre, la struttura tecnica relativa all’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata.
z. CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: la casella di posta elettronica posta all’interno di un dominio di posta elettronica certificata ed alla quale è associata una funzione che rilascia ricevute di avvenuta consegna al ricevimento di messaggi di posta elettronica certificata;

aa. MARCA TEMPORALE: un’evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98.

Articolo 2 – Obiettivi e finalità

1. Il presente decreto definisce le regole tecniche relative alle modalità di realizzazione e funzionamento della posta elettronica certificata di cui al D.P.R. n. 68 del 2005.

Articolo 3 – Norme tecniche di riferimento

1. Sono di seguito elencati gli standard di riferimento delle norme tecniche, le cui specifiche di dettaglio vengono riportate in allegato al presente decreto:
a. RFC 1847 (Security Multiparts for MIME: Multipart/Signed and Multipart/Encrypted);
b. RFC 1891 (SMTP Service Extension for Delivery Status Notifications);
c. RFC 1912 (Common DNS Operational and Configuration Errors);
d. RFC 2252 (Lightweight Directory Access Protocol (v3): Attribute Syntax Definitions);
e. RFC 2315 (PKCS #7: Cryptographic Message Syntax Version 1.5);
f. RFC 2633 (S/MIME Version 3 Message Specification);
g. RFC 2660 (The Secure HyperText Transfer Protocol);
h. RFC 2821 (Simple Mail Transfer Protocol);
i. RFC 2822 (Internet Message Format);
l. RFC 2849 (The LDAP Data Interchange Format (LDIF) – Technical Specification);
m. RFC 3174 (US Secure Hash Algorithm 1 – SHA1);
n. RFC 3207 (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security);
o. RFC 3280 (Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List – CRL Profile).

Articolo 4 – Compatibilità operativa degli standard

1. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato CNIPA, verifica, in funzione dell’evoluzione tecnologica, la coerenza operativa degli standard così come adottati nelle specifiche tecniche, dando tempestiva informazione delle eventuali variazioni nel proprio sito istituzionale.

CAPO II
DISPOSIZIONI PER I TITOLARI E PER I GESTORI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Articolo 5 – Comunicazione e variazione della disponibilità all’utilizzo della posta elettronica certificata

1. La dichiarazione di cui all’Articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 68 del 2005, può essere resa mediante l’utilizzo di strumenti informatici, nel qual caso la dichiarazione deve essere sottoscritta con la firma digitale di cui all’Articolo 1, comma 1, lettera n) del D.P.R. n. 445 del 2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 è resa anche nei casi di variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di cessazione della volontà di avvalersi della posta elettronica certificata medesima.

Articolo 6 – Caratteristiche dei messaggi gestiti dai sistemi di posta elettronica certificata

1. I sistemi di posta elettronica certificata generano messaggi conformi allo standard internazionale S/MIME, così come descritto dallo standard RFC 2633.
2. I messaggi di cui al comma 1 si dividono in tre categorie:
a. ricevute;
b. avvisi;
c. buste.
3. La differenziazione dei messaggi, come indicato nel comma 2, è realizzata dai sistemi di posta elettronica certificata utilizzando la struttura header, prevista dallo standard S/MIME, da impostare per ogni tipologia di messaggio in conformità a quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’allegato.
4. I sistemi di posta elettronica certificata in relazione alla tipologia di messaggio da gestire realizzano funzionalità distinte e specifiche.
5. L’elaborazione dei messaggi di posta elettronica certificata avviene anche nel caso in cui il mittente ed il destinatario appartengano allo stesso dominio di posta elettronica certificata.
6. Le ricevute generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:
a. ricevuta di accettazione;
b. ricevuta di presa in carico;
c. ricevuta di avvenuta consegna completa, breve, sintetica.
7. La ricevuta di avvenuta consegna è rilasciata per ogni destinatario al quale il messaggio è consegnato.
8. Gli avvisi generati dai sistemi di posta elettronica certificata sono i seguenti:
a. avviso di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici;
b. avviso di rilevazione di virus informatici;
c. avviso di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici.
9. Le buste generate dai sistemi di posta elettronica certificata sono le seguenti:
a. busta di trasporto;
b. busta di anomalia.
10. La busta di trasporto è consegnata immodificata nella casella di posta elettronica certificata di destinazione per permettere la verifica dei dati di certificazione da parte del ricevente.

Articolo 7 – Firma elettronica dei messaggi di posta elettronica certificata

1. I messaggi di cui all’Articolo 6, generati dai sistemi di posta elettronica certificata, sono sottoscritti dai gestori mediante la firma del gestore di posta elettronica certificata, in conformità a quanto previsto dall’allegato.
2. I certificati di firma di cui al comma 1 sono rilasciati dal CNIPA al gestore al momento dell’iscrizione nell’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata e sino ad un numero massimo di dieci firme per ciascun gestore.
3. Qualora un gestore abbia ravvisato la necessità di utilizzare un numero di certificati di firma superiore a dieci, può richiederli al CNIPA documentando tale necessità. Il CNIPA, previa valutazione della richiesta, stabilisce se fornire o meno al gestore ulteriori certificati di firma.

Articolo 8 – Interoperabilità

1. Le specifiche tecniche finalizzate a garantire l’interoperabilità sono definite nell’allegato.

Articolo 9 – Riferimento temporale

1. A ciascuna trasmissione è apposto un unico riferimento temporale, secondo le modalità indicate nell’allegato.
2. Il riferimento temporale può essere generato con qualsiasi sistema che garantisca stabilmente uno scarto non superiore ad un minuto secondo rispetto alla scala di Tempo Universale Coordinato (UTC), determinata ai sensi dell’Articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 273.

Articolo 10 – Conservazione dei log dei messaggi

1. Al fine della conservazione dei log dei messaggi, di cui alle deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico, ogni gestore provvede a:
a. definire un intervallo temporale unitario non superiore alle ventiquattro ore;
b. eseguire senza soluzioni di continuità il salvataggio dei log dei messaggi generati in ciascun intervallo temporale come sopra definito.
2. Ai file generati da ciascuna operazione di salvataggio deve essere associata la relativa marca temporale.

Articolo 11 – Conservazione dei messaggi contenenti virus e relativa informativa al mittente

1. Il gestore è tenuto a trattare il messaggio contenente virus secondo le regole tecniche indicate nell’allegato.
2. Il gestore è tenuto ad informare il mittente che il messaggio inviato contiene virus.
3. Il gestore è tenuto a conservare il messaggio contenente virus per un periodo non inferiore ai trenta mesi secondo le modalità indicate nelle deliberazioni del CNIPA in materia di riproduzione e conservazione dei documenti su supporto ottico.

Articolo 12 – Livelli di servizio

1. Il gestore di posta elettronica certificata può fissare il numero massimo di destinatari e la dimensione massima del singolo messaggio, sia per i messaggi che provengono da un suo titolare, sia per i messaggi che provengono da titolari di caselle di altri gestori di posta elettronica certificata.
2. In ogni caso il gestore di posta elettronica certificata deve garantire la possibilità dell’invio di un messaggio:
a. almeno fino a cinquanta destinatari;
b. per il quale il prodotto del numero dei destinatari per la dimensione del messaggio stesso non superi i trenta megabytes.
3. La disponibilità nel tempo del servizio di posta elettronica certificata deve essere maggiore o uguale al 99,8% del periodo temporale di riferimento.
4. Il periodo temporale di riferimento, per il calcolo della disponibilità del servizio di posta elettronica certificata, è pari ad un quadrimestre.
5. La durata massima di ogni evento di indisponibilità del servizio di posta elettronica certificata deve essere minore, o uguale, al 50% del totale previsto per l’intervallo di tempo di riferimento.
6. Nell’ambito dell’intervallo di disponibilità di cui al comma 3, la ricevuta di accettazione deve essere fornita al mittente entro un termine, da concordarsi tra gestore e titolare, da calcolare a partire dall’inoltro del messaggio, non considerando i tempi relativi alla trasmissione.
7. Al fine di assicurare in ogni caso il completamento della trasmissione ed il rilascio delle ricevute, il gestore di posta elettronica certificata descrive nel manuale operativo, di cui all’Articolo 23, le soluzioni tecniche ed organizzative che realizzano i servizi di emergenza, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 11, comma 4, del D.P.R. n. 68 del 2005, e consentano il rispetto dei vincoli definiti nei commi 4 e 5 del presente Articolo .

Articolo 13 – Avvisi di mancata consegna

1. Qualora il gestore del mittente non abbia ricevuto dal gestore del destinatario, nelle dodici ore successive all’inoltro del messaggio, la ricevuta di presa in carico o di avvenuta consegna del messaggio inviato, comunica al mittente che il gestore del destinatario potrebbe non essere in grado di realizzare la consegna del messaggio.
2. Qualora, entro ulteriori dodici ore, il gestore del mittente non abbia ricevuto la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio inviato, inoltra al mittente un ulteriore avviso relativo alla mancata consegna del messaggio entro le 24 ore successive all’invio, così come previsto dal D.P.R. n. 68 del 2005.

Articolo 14 – Norme di garanzia sulla natura della posta elettronica ricevuta

1. Il gestore di posta elettronica certificata del destinatario ha l’obbligo di segnalare a quest’ultimo se la posta elettronica in arrivo non è qualificabile come posta elettronica certificata, secondo quanto prescritto dal D.P.R. n. 68 del 2005, nonché dal presente decreto e relativo allegato.
2. I messaggi relativi all’invio e alla consegna di documenti attraverso la posta elettronica certificata sono rilasciati indipendentemente dalle caratteristiche e dal valore giuridico dei documenti trasmessi.

Articolo 15 – Limiti di utilizzo

1. La pubblica amministrazione che intende iscriversi all’elenco dei gestori di posta elettronica certificata, di cui all’Articolo 14 del D.P.R. n. 68 del 2005, è tenuta a presentare al CNIPA una relazione tecnica che illustri le misure adottate affinché l’utilizzo di caselle di posta elettronica rilasciate a privati dall’amministrazione medesima:
a. costituisca invio valido ai sensi dell’Articolo 16, comma 2, del D.P.R. n. 68 del 2005;
b. avvenga limitatamente ai rapporti di cui al medesimo Articolo 16, comma 2.

Articolo 16 – Modalità di iscrizione all’elenco dei gestori di posta elettronica certificata

1. I soggetti che presentano domanda di iscrizione all’elenco pubblico, di cui all’Articolo 14 del D.P.R. n. 68 del 2005, forniscono inoltre al CNIPA le informazioni e i documenti di seguito indicati, anche su supporto elettronico, ad eccezione del documento di cui alla lettera e):
a. denominazione sociale;
b. sede legale;
c. sedi presso le quali è erogato il servizio;
d. rappresentante legale;
e. piano per la sicurezza, contenuto in busta sigillata;
f. manuale operativo di cui all’Articolo 23;
g. dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 68 del 2005;
h. dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel presente decreto e suo allegato;
i. relazione sulla struttura organizzativa.
2. I soggetti che rivestono natura giuridica privata trasmettono, inoltre, copia cartacea di una polizza assicurativa o di un certificato provvisorio impegnativo di copertura dei rischi dell’attività e dei danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazioni abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali, a norma delle vigenti disposizioni.

Articolo 17 – Equivalenza dei requisiti dei gestori stranieri

1. Il gestore di posta elettronica certificata stabilito in altri Stati membri dell’Unione europea che si trovi nelle condizioni di cui all’Articolo 15 del D.P.R. n. 68 del 2005 ed intenda esercitare il servizio di posta elettronica certificata in Italia, comunica in via preventiva al CNIPA tale intenzione ed ogni notizia utile al fine della verifica di cui al citato Articolo 15. La comunicazione costituisce domanda di iscrizione nell’elenco di gestori di posta elettronica certificata; sono applicabili le disposizioni procedimentali di cui all’Articolo 14 del D.P.R. n. 68 del 2005.

Articolo 18 – Indice ed elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata

1. I gestori di posta elettronica certificata si attengono alle regole riportate nell’allegato per accedere all’indice dei gestori di posta elettronica certificata.
2. Il certificato elettronico, da utilizzare per la funzione di accesso di cui al comma 1, è rilasciato dal CNIPA al gestore al momento dell’iscrizione nell’elenco pubblico di cui all’Articolo 14 del D.P.R. n. 68 del 2005.
3. L’elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata tenuto dal CNIPA contiene, per ogni gestore, le seguenti indicazioni:
a. denominazione sociale;
b. sede legale;
c. rappresentante legale;
d. indirizzo internet;
e. data di iscrizione all’elenco;
f. data di cessazione ed eventuale gestore sostitutivo.
4. L’elenco pubblico è sottoscritto con firma digitale dal CNIPA, che lo rende disponibile per via telematica.

Articolo 19 – Disciplina dei compiti del CNIPA

1. Il CNIPA definisce con circolari le modalità di inoltro della domanda e le modalità dell’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo di cui all’Articolo 14 del D.P.R. n. 68 del 2005.

Articolo 20 – Sistema di qualità del gestore

1. Entro un anno dall’iscrizione del gestore all’elenco pubblico di cui all’Articolo 14 del D.P.R
n. 68 del 2005, il gestore medesimo fornisce copia della certificazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2000 e successive evoluzioni relativamente a tutti i processi connessi al servizio di posta elettronica certificata.
2. Il manuale della qualità è depositato presso il CNIPA e reso disponibile presso il gestore.

Articolo 21 – Organizzazione e funzioni del personale del certificatore

1. L’organizzazione del personale addetto al servizio di posta elettronica certificata prevede almeno la presenza di responsabili preposti allo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:
a. registrazione dei titolari;
b. servizi tecnici;
c. verifiche e ispezioni (auditing);
d. sicurezza;
e. sicurezza dei log dei messaggi;
f. sistema di riferimento temporale.
2. È possibile attribuire al medesimo soggetto più responsabilità tra quelle previste dalle lettere d), e) ed f).

Articolo 22 – Requisiti di competenza ed esperienza del personale

1. Il personale cui sono attribuite le funzioni previste dall’Articolo 21 deve aver maturato un’esperienza almeno quinquennale nelle attività di analisi, progettazione, commercializzazione e conduzione di sistemi informatici.
2. Per ogni aggiornamento apportato al sistema di posta elettronica certificata, il gestore eroga, alle figure professionali interessate, apposita attività di addestramento.

Articolo 23 – Manuale operativo

1. Il manuale operativo definisce e descrive le procedure applicate dal gestore di posta elettronica certificata nello svolgimento della propria attività.
2. Il manuale operativo è depositato presso il CNIPA.
3. Il manuale contiene:
a. i dati identificativi del gestore;
b. i dati identificativi della versione del manuale operativo;
c. l’indicazione del responsabile del manuale operativo;
d. l’individuazione, l’indicazione e la definizione degli obblighi del gestore di posta elettronica certificata e dei titolari;
e. la definizione delle responsabilità e delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
f. l’indirizzo del sito web del gestore ove sono pubblicate le informazioni relative ai servizi offerti;
g. le modalità di protezione della riservatezza dei dati;
h. le modalità per l’apposizione e la definizione del riferimento temporale.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.