LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

LEGGE FINANZIARIA PER IL 2004

(Consiglio dei Ministri n. 126 del 29 settembre 2003)

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Articolo 1

(Risultati differenziali)

1. Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 56.600 milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta fissato, in termini di competenza, in 270.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2004.

2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 55.000 milioni di euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.401 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005 e 2006, il livello massimo, del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. .

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Articolo 2

(Disposizioni fiscali per il settore agricolo)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, le parole da: “per i quattro periodi successivi” fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: “per i cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al l gennaio 2004 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.”.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole “anni dal 1998 al 2003” sono sostituite dalle seguenti: “anni dal 1998 al 2004

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