Elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni
sanitarie ai sensi dell’ articolo 5 della legge 8 marzo 2017 n. 24.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTA la legge 8 marzo 2017, n. 24, recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie” e, in particolare, l’ articolo 5;
CONSIDERATO che il suddetto articolo 5, al comma l , prevede che “Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai
sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in
apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale.”;
CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 2 del citato articolo 5 prevede che con il decreto del Ministro della salute, ai fini dell ‘ iscrizione in apposito elenco delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie,siano definiti i requisiti minimi di rappresentatività sul territorio nazionale, la costituzione mediante atto pubblico e le garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro partecipazione alle decisioni, all ‘autonomia e
all ‘ indipendenza, all’assenza di scopo di lucro, alla pubblicazione del sito istituzionale dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti, alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse e all ‘ individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualità della produzione tecnico-scientifica e le procedure di iscrizione all ‘elenco nonché le verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalità di sospensione o cancellazione dallo stesso;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’istituzione ed alla regolamentazione del suddetto elenco;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
DECRETA:
Art. l
l. È istituito presso il Ministero della salute l’ elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, di seguito denominato “elenco”,
per le finalità di cui all’ articolo 5, commi l e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, aggiornato con cadenza biennale.
2. Entro novanta giorni dali’ entrata in vigore del presente decreto, le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie presentano al Ministero della
salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale l’ istanza di iscrizione all’elenco.
3. All’ istanza di iscrizione devono essere allegate le dichiarazioni, rese ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti il possesso da parte delle società scientifiche e delle
associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie dei requisiti di cui all ‘ articolo 2, comma l, lettere a) e b), nonché i documenti di cui all ‘ articolo 2, comma l , lettera c).
4. L’ istanza firmata digitalmente, corredata della documentazione di cui al comma 3 in formato pdf, dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo pec al Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale. Il modello per la presentazione dell ‘ istanza potrà essere scaricato sul portale
http://www .salute.gov .it/portale/home.html.
5. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio
sanitario nazionale procede, previo parere delle Federazioni o deUe Associazioni professionali maggiormente rappresentative di riferimento, anche ai sensi dell ‘ articolo 71 del d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, all’istruttoria delle istanze pervenute, ai fini della pubblicazione dell ‘elenco sul proprio sito internet.
Art. 2
l. Ai fini dell’ iscrizione nell ‘ elenco, le società scientifiche e le associazioni tecnicoscientifiche delle professioni sanitarie devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o
associazioni della stessa professione, specialità o disciplina;
b) rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale. Per i medici di medicina generale è richiesto un requisito di rappresentatività di almeno il 15% dei professionisti.
c) atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al comma 2.
2. Dall’atto costitutivo ovvero dallo statuto devono essere desumibili i seguenti elementi:
a) denominazione, sede, patrimonio;
b) specifica dichiarazione di autonomia e indipendenza dell ‘ente e dei suoi legali rappresentanti anche con riferimento al non esercizio Idi attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolt9 nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
c) specifica previsione che l’ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale;
d) previsione della massima partecipazione degli associati alle attività e alle decisioni dell ‘ente attraverso: indicazione del procedimento per la elezione democratica degli
organismi statutari con votazione a scrutinio segreto e c4n durata limitata nel tempo, approvazione da parte dell’assemblea degli iscritti e/o degli organismi statutari,
democraticamente eletti, dei bilanci preventivi e dei consuntivi, regolamentazione delle convocazioni dell’assemblea e degli altri organismi associativi nonché delle
modalità con cui l’assemblea stessa e gli altri organismi deliberano;
e) professione, disciplina specialistica o settore di attività specifico o prevalente, con previsione, per le società scientifiche intercategoriali e/o interdisciplinari, della
possibilità che possano essere ammessi esclusivamente gli appartenenti alla specifica categoria professionale ovvero i professionisti che esercitano, anche se non in via
esclusiva, la specifica attività che la società rappresenta;
f) previsione dell’ammissione, senza limitazioni, di tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, appartenenti alla categoria professionale o al settore
specialistico o disciplina specialistica che operano nelle strutture e settori di attività del S.S.N., o in regime libero-professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o
nell’area interprofessionale che la società o l ‘associazione rappresenta;
g) assenza di finalità di lucro;
h) previsione dell’obbligo di pubblicazione dell ‘ attività scientifica attraverso il sito web della società o associazione, aggiornato costantemente;
i) previsione della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse;
j) previsione di un Comitato Scientifico per la verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica,da effettuare secondo gli indici di
produttività scientifica e bibliometrici validati qalla comunità scientifica internazionale;
k) espressa esclusione di retribuzione delle cariche sociali;
l) previsione dell ‘obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell ‘ente dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti;
m)previsione che i legali rappresentanti, amministratori o promotori non abbiano subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della società o
dell’associazione.
Art. 3
l. Il Ministero della salute – Direzione generale delle professìoni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale effettua, periodicamente
verifiche sul mantenimento
dei requisiti di cui all’articolo 2 e qualora, a seguito delle verifiche effettuate ovvero a seguito di segnalazione delle Federazioni o delle Associazioni professionali maggiormente
rappresentative di riferimento, rilevi il venir meno di uno o più requisiti dispone in via cautelare e previa comunicazione agli interessati, la sospensione della società scientifica e
dell ‘associazione tecnico-scientifica delle professioni sanitarie dall’ elenco, mediante oscuramento dei relativi dati sul sito Internet del Ministero della salute.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma l, nel rispetto del principio del contraddittorio,il Ministero della salute – Direzione generale delle professioni sanitarie e delle
risorse umane del Servizio sanitario nazionale dispone, con provvedimento motivato,la cancellazione dall’elenco della società scientifica e/o dell ‘ associazione tecnico-scientifica
delle professioni sanitarie ove venga definitivamente accertata l’assenza di uno o più requisiti di cui all’articolo 2, ovvero la revoca della sospensione dall ‘elenco qualora venga accertata la permanenza dei requisiti medesimi.
Art. 4
l. All’attuazione delle disposizioni derivanti dal presente dee eto si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 2 AGO. 2017
IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin