Determinazione delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia. (10G0008)
(GU n. 15 del 20-1-2010)
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE
Vistoil decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazionedella legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione dellaproduttivita’ del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza dellepubbliche amministrazioni»;
Visto l’articolo 69 del menzionatodecreto, che ha introdotto l’articolo 55-septies (Controlli sulleassenze) nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vistoin particolare il comma 5 del predetto articolo 55-septies, il qualeprevede che le fasce orarie di reperibilita’ del lavoratore, entro lequali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sonostabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione el’innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consigliodei Ministri del 13 giugno 2008, recante delega di funzioni delPresidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblicaal Ministro senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
Ritenutonecessario, nel determinare le fasce orarie di reperibilita’ deilavoratori, tener conto di situazioni particolari che rendono opportunogiustificare l’esclusione dalla reperibilita’ stessa;
Acquisitoil parere del Consiglio di Stato reso nell’Adunanza della Sezioneconsultiva per gli atti normativi del 26 novembre 2009, n. 7186/09 del10 dicembre 2009;
Vista la comunicazione effettuata allaPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affarigiuridici e legislativi da parte del Dipartimento della funzionepubblica con nota del 14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensidell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Vistoil parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota del 18dicembre 2009, prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
Adotta
il seguente decreto:
Determinazione delle fasce orarie di reperibilita’ per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita’
1.In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita’ deidipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo iseguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo direperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Art. 2
Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’
1.Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilita’ idipendenti per i quali l’assenza e’ etiologicamente riconducibile aduna delle seguenti circostanze: a) patologie gravi che richiedonoterapie salvavita; b) infortuni sul lavoro; c) malattie per le quali e’stata riconosciuta la causa di servizio; d) stati patologici sottesi oconnessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta.
2. Sonoaltresi’ esclusi i dipendenti nei confronti dei quali e’ stata gia’effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nelcertificato.
Il presente decreto, munito del sigillo delloStato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normatividella Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti diosservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2009
Il Ministro: Brunetta
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010.
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 100.