DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009
Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 1, 6 e 48;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della PEC, a norma dell’art. 27 della legge del 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l’innovazione le tecnologie 2 novembre 2005, «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata»;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»;
Visto, in particolare, l’art. 16-bis del medesimo decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni ai cittadini che ne fanno richiesta e’ attribuita una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo abbia effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta;
Visto, inoltre, il comma 6 del medesimo art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che prevede che ogni amministrazione pubblica utilizzi unicamente la posta elettronica certificata con effetto equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica;
Visto, altresi’, il comma 7 del citato art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano definite le modalita’ di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto;
Visto che il citato comma 7 dell’art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 2, prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 7 siano stabilite anche le modalita’ di attuazione di quanto previsto al comma 6, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle stesse amministrazioni pubbliche;
Visto che, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, agli oneri derivanti dall’attuazione del citato comma 5, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, ai sensi dell’art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, al progetto «Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese» con decreto dei Ministri delle attivita’ produttive e per l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto il proprio decreto 13 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2008, recante delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione ed innovazione al Ministro senza portafoglio, Renato Brunetta;
Ritenuto di dover individuare le modalita’ di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai sensi dell’art. 16-bis, commi 5, 6 e 7 del citato decreto-legge n. 185 del 2008;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nella seduta del 29 aprile 2009;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1.Il presente decreto definisce le modalita’ di rilascio e di utilizzodella casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadiniai sensi dell’art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo allecategorie a rischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del codicedell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del2005, nonche’ le modalita’ di attivazione del servizio medianteprocedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanzadi progetto.
Art. 2.
Modalita’ di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino
1.Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio deiMinistri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, direttamenteo tramite l’affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.
2. L’attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.
3.Le modalita’ di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dalservizio di PEC sono definite nell’allegato A che costituisce parteintegrante del presente decreto.
Art. 3.
Utilizzo della PEC per il cittadino
1.La PEC consente l’invio di documenti informatici per via telematica lacui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citatocodice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti dicui all’art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185.
2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC,l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti conle pubbliche amministrazioni, e’ quello espressamente rilasciato aisensi dell’art. 2, comma 1.
3. Le modalita’ e le proceduretecniche relative alla conoscibilita’ dell’atto saranno precisatenell’ambito delle specifiche del servizio.
4. La volonta’ delcittadino espressa ai sensi dell’art. 2, comma 1, rappresenta laesplicita accettazione dell’invio, tramite PEC, da parte dellepubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che loriguardano.
Art. 4.
Modalita’ di attivazione della PEC per le pubbliche amministrazioni
1.Le pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2 del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituiscono una casella di PEC perogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA cheprovvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica.
2.Le pubbliche amministrazioni, nell’adempiere a quanto previstodall’art. 57, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,includono gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singoloprocedimento.
3. Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, le pubbliche amministrazioni rendonodisponibili sul loro sito istituzionale, per ciascun procediment
o, ognitipo di informazione idonea a consentire l’inoltro di istanze da partedei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l’espletamento della procedura.
4. Le pubbliche amministrazioniaccettano le istanze dei cittadini inviate tramite PEC nel rispettodell’art. 65, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 82 del2005. L’invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica aisensi dell’art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005; lepubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firmadigitale ai sensi dell’art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo.
Art. 5.
Procedura di scelta dell’affidatario
1.Per l’individuazione dell’affidatario, anche costituito in associazionetemporanea d’impresa o consorzio, del servizio di PEC ai cittadini, laPresidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’innovazionee le tecnologie avvia le procedure di evidenza pubblica, ancheutilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decretolegislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delledirettive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
2. Nella procedura di cui alcomma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento perl’innovazione e le tecnologie definisce le caratteristiche tecniche delservizio, i livelli di servizio garantiti, gli obblighi, ancheinformativi, dell’affidatario nonche’ gli ulteriori servizi da metterea disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie arischio di esclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n.82 del 2005.
Art. 6.
Monitoraggio del servizio PEC
1.L’affidatario del servizio fornisce alla Presidenza del Consiglio deiMinistri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie e allepubbliche amministrazioni, per quanto di competenza di ciascuna diesse, elementi quantitativi e qualitativi relativi alle pubblicheamministrazioni adempienti ed a quelle non adempienti, nonche’ ognialtro elemento atto a verificare l’effettiva funzionalita’, anche conriferimento ai tempi di espletamento delle procedure del servizio diPEC.
2. Tali elementi sono presi in considerazione ai fini dellavalutazione dei risultati conseguiti dalle pubbliche amministrazioni inbase alle norme vigenti in materia.
Art. 7.
Accessibilita’ degli indirizzi di PEC ai cittadini
1.L’affidatario del servizio di PEC ai cittadini di cui all’art. 6, comma1, rende consultabili alle pubbliche amministrazioni, in viatelematica, gli indirizzi di PEC di cui al presente decreto, nelrispetto dei criteri di qualita’ e sicurezza ed interoperabilita’definiti dal CNIPA e nel rispetto della disciplina in materia di tuteladei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 8.
Diffusione e pubblicita’ dell’iniziativa
1.La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento perl’innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di campagne dicomunicazione volte a diffondere e pubblicizzare i contenutidell’iniziativa e le modalita’ di rilascio e di uso della casella diPEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio diesclusione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Art. 9.
Comunicazioni tra pubbliche amministrazioni e dipendenti
1.I pubblici dipendenti, all’atto dell’assegnazione di una casella di PECda parte dell’amministrazione di appartenenza, possono optare perl’utilizzo della stessa ai fini di cui all’art. 16-bis, comma 6, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
2. Per adempire allefinalita’ di cui all’art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, le pubbliche amministrazioni ovvero altrisoggetti pubblici da loro delegati o le loro associazionirappresentative, mediante convenzione stipulata direttamente con laPresidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento perl’innovazione e le tecnologie o con l’affidatario del servizio,definiscono le modalita’, nel rispetto della normativa vigente, con lequali viene attribuita la casella di PEC ai propri dipendenti.
Ilpresente decreto e’ inviato ai competenti organi di controllo e sara’pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2009
Il Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta
Allegato A
MODALITA’PER LA RICHIESTA, L’ATTIVAZIONE, L’UTILIZZO E IL RECESSO DEL SERVIZIODI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER I CITTADINI
Modalita’ di richiesta del servizio.
Qualunquecittadino italiano maggiorenne, compresi i cittadini residentiall’estero, puo’ chiedere l’attivazione di un’utenza personale di postaelettronica certificata accedendo al sito dedicato al servizio di postaelettronica certificata per i cittadini (di seguito sito).
Sul sito sono evidenziate:
- le regole per l’attivazione e l’utilizzo del servizio da parte del cittadino;
- i requisiti tecnici per l’accesso al servizio;
- le buone prassi per l’utilizzo del servizio in condizioni di massima sicurezza;
- i manuali d’uso di riferimento.
Sulsito e’ altresi’ disponibile tutta la documentazione inerente lecaratteristiche del servizio reso, gli obblighi contrattualidell’affidatario del servizio e la normativa di riferimento.
Pereffettuare la richiesta il cittadino inserisce in appositi campi ipropri dati anagrafici comprensivi del codice fiscale; deve inoltrescegliere la password ovvero idonei sistemi di accesso sicuro alservizio. Il sistema verifica la coerenza dei dati, sulla base delleinformazioni fornite.
La richiesta si perfeziona conl’attivazione mediante esplicita operazione con cui il cittadinodichiara di avere preso visione delle condizioni indicate e di averleespressamente accettate. La registrazione di tale operazione,confermata dalla successiva attivazione dell’utenza, costituisceevidenza, valida ai fini di legge, della volonta’ del cittadino diaderire alle condizioni d’uso del servizio di posta elettronicacertificata.
La fase di richiesta si conclude con lacomunicazione del suo esito e, se positivo, con l’indicazione dellemodalita’ di attivazione.
Attivazione del servizio.
L’attivazionedell’utenza di posta elettronica certificata per i cittadini ha luogopresso uffici pubblici o aperti al pubblico largamente diffusi sulterritorio e dotati di connessione telematica, la cui tipologia elocalizzazione e’ resa pubblica attraverso mezzi di comunicazione dimassa. L’elenco di tali uffici e’ inoltre reperibile sul sito dirichiesta del servizio.
I cittadini possono recarsi presso gliuffici abilitati all’attivazione a partire dalla data comunicata dalsito all’atto della registrazione entro e non oltre tre mesi a partireda tale data, muniti di un documento di riconoscimento valido e deldocumento recante il codice fiscale.
L’ufficio abilitatoeffettua la verifica della correttezza dei dati identificativicollegandosi al sito e, nel caso di verifica positiva, provvede allastampa della richiesta che viene firmata dal richiedente dando cosi’luogo all’attivazione del servizio, anche tramite la consegna dellecredenziali di accesso al medesimo.
L’ufficio abilitato provvedeinol
tre ad informare il richiedente, in modo compiuto e chiaro, sullecondizioni d’uso del servizio.
Utilizzo del servizio.
Il cittadino deve utilizzare il servizio attenendosi alle modalita’ operative ed alle regole indicate sul sito.
L’usodel servizio e’ personale e riservato. Non e’ consentito accedere adun’utenza per conto di terzi o cedere la propria utenza a terzi.
Lapassword per l’accesso al servizio deve essere mantenuta segreta emodificata periodicamente seguendo le regole pubblicate sul sito.
Ilcittadino puo’ richiedere, attraverso funzioni rese disponibili dalsito, la notifica dell’avvenuta ricezione di un messaggio di postaelettronica certificata, mediante comunicazione verso un altroindirizzo di posta elettronica da lui prescelto. L’affidatario delservizio puo’ rendere disponibili, secondo regole predefinite,funzionalita’ addizionali utili per la gestione della corrispondenza,quali la notifica tramite sms, l’invio di comunicazioni in formatocartaceo, l’inoltro dei messaggi verso altre caselle di postaelettronica, la conservazione delle e-mail a lungo periodo, ecc.
All’indirizzodi posta elettronica certificata del cittadino possono essere associatiuno o piu’ recapiti a cui inviare le comunicazioni in forma cartacea,nei casi previsti, nonche’ numeri di telefono sia fissi che mobili,numeri di fax, indirizzi di posta elettronica ed ogni altro strumentoutile per comunicazioni inerenti il servizio. In caso di variazione, e’compito e responsabilita’ del cittadino aggiornare tali riferimenti,anche utilizzando gli appositi servizi telematici di gestione del suoprofilo personale.
Possono altresi’ essere resi disponibiliservizi di gestione del fascicolo individuale digitale concernente gliatti amministrativi relativi al rapporto tra il cittadino e la pubblicaamministrazione, nonche’ altri servizi idonei ad assicurare unamigliore funzionalita’ della PEC. L’affidatario deve altresi’assicurare la gestione degli elenchi degli indirizzi di postaelettronica certificata rendendone disponibile la consultazione allepubbliche amministrazioni.
L’affidatario deve mantenere tracciadelle operazioni svolte sulla casella elettronica certificata ed adottainoltre le opportune soluzioni tecniche organizzative che garantisconola riservatezza, la sicurezza e l’integrita’ nel tempo delleinformazioni.
Recesso dal servizio.
In qualunque momentoil cittadino puo’ comunicare la sua volonta’ di recedere dal serviziodi posta elettronica certificata. La comunicazione e’ effettuata,previa autenticazione, tramite un’apposita funzione del sito.
Ilrecesso comporta la cessazione del servizio e la conseguentecancellazione dagli elenchi contenenti gli indirizzi di postaelettronica certificata dei cittadini entro ventiquattro oredall’avvenuta comunicazione del recesso.
In conseguenza delrecesso, le comunicazioni tra il cittadino e la pubblicaamministrazione si realizzano secondo le procedure tradizionali.