Statuto dell'Ispettorato nazionale del Lavoro D.P.R., 26/05/2016 109, G.U. 21/06/2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 2016, n. 109
Regolamento recante approvazione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro. (16G00121)
(GU n.143 del 21-6-2016) Vigente al: 22-6-2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonche’ in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attivita’ ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che prevede l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l’adozione dello Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto l’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformita’ dei quali lo statuto deve essere adottato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 28 gennaio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1
Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro

1. E’ approvato lo statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 26 maggio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2569

Allegato 1
 
Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro

 

Art. 1.
Ispettorato nazionale del lavoro

1. L’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di seguito «Ispettorato», istituita ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotata di autonomia organizzativa e contabile.

2. L’Ispettorato e’ sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalita’ previste dalla legge.

3. L’attivita’ dell’Ispettorato e’ disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto.

4. All’Ispettorato si applica l’articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto istitutivo.

5. L’Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo.

Art. 2.
Fini istituzionali

1. L’Ispettorato svolge le attivita’ ispettive gia’ esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL e le funzioni previste dall’articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo.

Art. 3.
Organi

1. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi dell’Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:

a) il direttore;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori.

2. L’incarico di direttore dell’Ispettorato, affidato con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, e’ incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonche’ con qualsiasi altra attivita’ professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’ispettorato.

3. Il Consiglio di amministrazione e’ nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed e’ composto da quattro componenti individuati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalita’, almeno quinquennale, nell’attivita’ di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno e’ indicato dall’INPS e dall’INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del Consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Con le medesime modalita’ di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

4. Il collegio dei revisori, nominato con le modalita’ di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, e’ composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio e’ nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile.

5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori e’ determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ispettorato.

Art. 4.
Competenze del direttore

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato e ne e’ responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall’articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presenta al Consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell’Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;

b) adotta regolamenti interni, approvati dal Ministro vigilante, e altri atti di organizzazione di livello inferiore, al fine di adeguare l’organizzazione, nei limiti delle disponibilita’ finanziarie, alle esigenze funzionali dell’ispettorato;

c) stipula la convenzione di cui all’articolo 9;

d) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti;

e) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all’articolo 9, le scelte strategiche dell’ispettorato;

f) provvede, nei limiti e con le modalita’ previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui agli articoli 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo;

h) definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo.

2. Il direttore e’ responsabile dell’attivita’ e dei risultati conseguiti dall’ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all’articolo 9. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il direttore puo’ nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l’esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.
Competenze e funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo:

a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro;

b) coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;

c) valuta ogni questione posta all’ordine del giorno su richiesta del direttore.

2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell’ispettorato.

3. Su specifici argomenti, il presidente ha facolta’ di invitare ad assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonche’ esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.

4. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno, deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta ovvero, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima, con ogni mezzo utile.

5. Il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell’avviso di convocazione, il Consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all’unanimita’.

6. Sono considerati presenti, altresi’, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del Consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.

7. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente piu’ anziano di nomina e, a parita’ di anzianita’ nella nomina, dal piu’ anziano di eta’.

8. Le deliberazioni di competenza del Consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto di colui che lo presiede.

9. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e’ redatto apposito verbale.

Art. 6.
Competenze e funzionamento del collegio dei revisori

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purche’ collegati con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 6.

3. Il collegio dei revisori e’ convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti tutti e tre i componenti.

4. I componenti partecipano alle sedute del collegio, ove possibile, a distanza, fruendo di collegamenti telematici, con le modalita’ di cui all’articolo 5, comma 6.

5. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l’ispettorato.

Art. 7.
Dirigenza

1. I dirigenti dell’Ispettorato:

a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;

b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l’attivita’ degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Art. 8.
Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. L’Ispettorato si avvale dell’Organismo indipendente di valutazione della performance nonche’ del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita’, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 9.
Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo e dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell’Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all’Ispettorato nell’ambito delle attivita’ ad essa demandate e con particolare riferimento alla attivita’ di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresi’:

a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ispettorato;

b) le strategie per il miglioramento dei servizi;

c) le modalita’ di verifica dei risultati di gestione;

d) le modalita’ necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all’ispettorato, quali l’organizzazione, i processi e l’uso delle risorse.

3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

Art. 10.
Poteri ministeriali di vigilanza

1. Ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell’articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo e dell’articolo 1, comma 2, del presente statuto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza e il potere ispettivo sull’ispettorato. Detti poteri comprendono, in particolare, l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l’approvazione dei programmi di attivita’ dell’ispettorato, l’emanazione di direttive con l’indicazione degli obiettivi da raggiungere, l’acquisizione di dati e notizie, l’effettuazione di ispezioni per accertare l’osservanza delle prescrizioni impartite e l’indicazione di eventuali specifiche attivita’ da intraprendere.

Art. 11.
Mezzi finanziari

1. Le entrate dell’Ispettorato sono costituite dalle risorse individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo e da eventuali risorse aggiuntive derivanti da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.

Art. 12.
Bilancio dell’Ispettorato

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalita’ di autorizzazione all’esercizio del bilancio provvisorio.

2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell’esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i dieci giorni successivi.

3. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il Ministro, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo e’ elemento di valutazione dell’operato del direttore.

4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ispettorato entro dieci giorni dall’approvazione.

5. I decreti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo disciplinano in dettaglio le modalita’ di redazione del bilancio dell’ispettorato.

Art. 13.
Personale

1. Ferme restando le responsabilita’ vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’Ispettorato uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e ai codici di comportamento di cui all’articolo 54, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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