TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185

Testo del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (in Gazzetta Ufficiale – n. 280 del 29 novembre 2008, S.O. n. 263/L), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag.1), recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale».

(GU n. 22 del 28-1-2009 – Suppl. Ordinario n. 14)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art.11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Titolo I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Art. 1.

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienza

1.E’ attribuito un bonus straordinario, per il solo anno 2009, aisoggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso redditonel quale concorrono, nell’anno 2008, esclusivamente i seguenti redditiindicati nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) lavoro dipendente di cui all’articolo 49, comma 1;

b) pensione di cui all’articolo 49, comma 2;

c)assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’articolo 50, comma1, lettere a), c-bis), d), l) e i) limitatamente agli assegni periodiciindicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c);

d) diversi dicui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), limitatamente ai redditiderivanti da attivita’ di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dalconiuge non a carico;

e) fondiari di cui all’articolo 25,esclusivamente in coacervo con i redditi indicati alle lettereprecedenti, per un ammontare non superiore a duemilacinquecento euro.

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo:

a)nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si assumonoil richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separatoanche se non a carico nonche’ i figli e gli altri familiari di cuiall’articolo 12 del citato testo unico alle condizioni ivi previste;

b)nel computo del reddito complessivo familiare si assume il redditocomplessivo di cui all’articolo 8 del predetto testo unico, conriferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

3. Ilbeneficio di cui al comma 1 e’ attribuito per gli importi di seguitoindicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare,degli eventuali componenti portatori di handicap e del redditocomplessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 per il qualesussistano i requisiti di cui al comma 1, salvo, in alternativa, lafacolta’ prevista al comma 12:

a) euro duecento nei confrontidei soggetti titolari di reddito di pensione ed unici componenti delnucleo familiare, qualora il reddito complessivo non sia superiore adeuro quindicimila;

b) euro trecento per il nucleo familiare didue componenti, qualora il reddito complessivo familiare non siasuperiore ad euro diciassettemila;

c) euro quattrocentocinquantaper il nucleo familiare di tre componenti, qualora il redditocomplessivo familiare non sia superiore ad euro diciassettemila;

d)euro cinquecento per il nucleo familiare di quattro componenti, qualorail reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

e)euro seicento per il nucleo familiare di cinque componenti, qualora ilreddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventimila;

f)euro mille per il nucleo familiare di oltre cinque componenti, qualorail reddito complessivo familiare non sia superiore ad euro ventiduemila;

g)euro mille per il nucleo familiare con componenti portatori di handicapper i quali ricorrano le condizioni previste dall’articolo 12, comma 1,del citato testo unico, qualora il reddito complessivo familiare nonsia superiore ad euro trentacinquemila.

4. Il beneficio di cuial comma 1 e’ attribuito ad un solo componente del nucleo familiare enon costituisce reddito ne’ ai fini fiscali ne’ ai fini dellacorresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali ivi inclusala carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133.

5. Il beneficio spettante ai sensi delcomma 3 e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600presso i quali i soggetti beneficiari di cui al comma 1 lettere a), b)e c) prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sono titolari ditrattamento pensionistico o di altri trattamenti, sulla base dei datirisultanti da apposita richiesta prodotta dai soggetti interessati.Nella domanda il richiedente autocertifica, ai sensi dell’articolo 47del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, esuccessive modificazioni, i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonche’ la relazione di parentela;

c)di essere in possesso dei requisiti previsti ai commi l e 3 inrelazione al reddito complessivo familiare di cui al comma 2, letterab), con indicazione del relativo periodo d’imposta.

6. Larichiesta e’ presentata entro il (( 28 febbraio )) 2009 utilizzandol’apposito modello approvato con provvedimento del direttoredell’Agenzia delle entrate entro dieci giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto. La richiesta puo’ essere effettuata anchemediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni, ai quali non spetta alcun compenso.

7. Ilsostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’ statapresentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamenteentro il mese di febbraio e marzo 2009, in relazione ai datiautocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delledisposizioni del comma 3.

8. Il sostituto d’imposta eroga ilbeneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, neilimiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionisticierogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione dellerichieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

9.L’importo erogato ai sensi dei commi 8 e 14 e’ recuperato dai sostitutid’imposta attraverso la compensazione di cui all’artico
lo 17 deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a partire dal primo giornosuccessivo a quello di erogazione, deve essere indicato nel modello 770e non concorre alla formazione del limite di cui all’articolo 25 dellostesso decreto legislativo. L’utilizzo del sistema del versamentounificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241 da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegatealla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e’ limitato ai soli importi dacompensare; le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sottoposte aivincoli della tesoreria unica di cui alla legge (( 29 ottobre 1984, n.720, )) recuperano l’importo erogato dal monte delle ritenutedisponibile e comunicano al Dipartimento della Ragioneria generaledello Stato l’ammontare complessivo dei benefici corrisposti.

10.I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delleentrate, entro il 30 aprile del 2009 in via telematica, anche mediantei soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensidel comma 6, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazione aciascuna richiesta di attribuzione.

11. In tutti i casi in cuiil beneficio non e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agliarticoli 23 e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.600 del 1973, la richiesta di cui al comma 6, puo’ essere presentatatelematicamente all’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2009,anche mediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni, ai quali non spetta alcun compenso, indicando lemodalita’ prescelte per l’erogazione dell’importo.

12. Ilbeneficio di cui al comma 1 puo’ essere richiesto, in dipendenza delnumero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivofamiliare riferiti al periodo d’imposta 2008.

13. Il beneficiorichiesto ai sensi del comma 12 e’ erogato dai sostituti d’imposta dicui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblican. 600 del 1973 presso i quali i soggetti beneficiari indicati al comma1, lettere a), b) e c) prestano l’attivita’ lavorativa ovvero sonotitolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, sullabase della richiesta prodotta dai soggetti interessati ai sensi delcomma 5, entro il 31 marzo 2009, con le modalita’ di cui al comma 6.

14.Il sostituto d’imposta e gli enti pensionistici ai quali e’ statapresentata la richiesta erogano il beneficio spettante, rispettivamenteentro il mese di aprile e maggio 2009, in relazione ai datiautocertificati ai sensi del comma 5, in applicazione delledisposizioni del comma 3.

15. Il sostituto d’imposta eroga ilbeneficio, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, neilimiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile2009. Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e gli enti pensionisticierogano il beneficio, secondo l’ordine di presentazione dellerichieste, nel limite del monte delle ritenute disponibile.

16.I soggetti di cui al comma precedente trasmettono all’Agenzia delleentrate, entro il 30 giugno 2009 in via telematica, anche mediante isoggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidentedella Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le richieste ricevute ai sensidel comma 12, fornendo comunicazione dell’importo erogato in relazionea ciascuna richiesta di attribuzione, secondo le modalita’ di cui alcomma 10.

17. In tutti i casi in cui il beneficio ai sensi delcomma 12 non e’ erogato dai sostituti d’imposta di cui agli articoli 23e 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del1973, la richiesta puo’ essere presentata:

a) entro il 30 giugno2009 da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo alla presentazionedella dichiarazione, telematicamente all’Agenzia delle entrate, anchemediante i soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto delPresidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni, ai quali non spetta compenso, indicando le modalita’prescelte per l’erogazione dell’importo;

b) con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2008.

18.L’Agenzia delle entrate eroga il beneficio richiesto ai sensi dei commi11 e 17 lettera a) con le modalita’ previste dal (( decreto deldirettore generale del Dipartimento delle entrate 29 dicembre 2000,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. ))

19.I soggetti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto oin parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine dipresentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo allaerogazione. I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazionedella dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione delbeneficio non spettante, in tutto o in parte, mediante versamento conil modello F24 entro i medesimi termini.

20. L’Agenzia delle entrate effettua i controlli relativamente:

a) ai benefici erogati eseguendo il recupero di quelli non spettanti e non restituiti spontaneamente;

b)alle compensazioni effettuate dai sostituti ai sensi del comma 9,eseguendo il recupero degli importi indebitamente compensati.

21.I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto delPresidente della Repubblica n. 600 del 1973 e gli intermediari di cuiall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22luglio 1998, n. 322, sono tenuti a conservare per tre anni leautocertificazioni ricevute dai richiedenti ai sensi del comma 5, daesibire a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

22. Perl’erogazione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni, nellostato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze e’istituito un Fondo, per l’anno 2009, con una dotazione pari a duemiliardi e quattrocentomilioni di euro cui si provvede con le maggiorientrate derivanti dal presente decreto.

23. Gli Entiprevidenziali e l’Agenzia delle entrate provvedono al monitoraggiodegli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,comunicando i risultati al Ministero del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze, ancheai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cuiall’articolo-11-ter), comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni.

Art. 2.

Mutuiprima casa: per i mutui in corso le rate variabili 2009 non possonosuperare il 4 per cento grazie all’accollo da parte dello Statodell’eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cuisi calcolano gli spread e’ costituito dal saggio BCE.

1.L’importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a tasso nonfisso da corrispondere nel corso del 2009 e’ calcolato (( applicando iltasso )) maggiore tra il 4 per cento senza spread, spese varie o altrotipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data disottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applicanel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata diimporto inferiore.

(( 1-bis. Anche al fine di escludere a caricodel mutuatario qualunque costo relativo alla surrogazione, gli atti diconsenso alla surrogazione, ai sensi dell’articolo 1202 del codicecivile, relativi a mutui accesi per l’acquisto, la ristrutturazione ola costruzione dell’abitazione principale, contratti entro la data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dasoggetti in favore dei quali e’ prevista la rinegoziazioneobbligatoria, sono autenticati dal notaio senza applicazione di alcunonorario e con il solo rimborso delle spese. A tal fine, la quietanzarilasciata dalla prima banca e il contratto di mutuo stipulato dallaseconda banca
devono essere forniti al notaio per essere prodottiunitamente all’atto di surrogazione. Per eventuali attivita’ aggiuntivenon necessarie all’operazione, espressamente richieste dalle parti, glionorari di legge restano a carico della parte richiedente. In ognicaso, le banche e gli intermediari finanziari, per l’esecuzione delleformalita’ connesse alle operazioni di cui all’articolo 8 deldecreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni,dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, nonapplicano costi di alcun genere, anche in forma indiretta, nei riguardidei clienti. ))

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui(( garantiti da ipoteca )) per l’acquisto la costruzione e laristrutturazione dell’abitazione principale, ad eccezione di quelle dicategoria A1, A8 e A9, sottoscritti (( o accollati anche a seguito difrazionamento )) da persone fisiche fino al 31 ottobre 2008. Il comma 1si applica anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell’articolo 3del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, (( conmodificazioni, )) dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, con effetto sulconto di finanziamento accessorio, ovvero, a partire dal momento in cuiil conto di finanziamento accessorio ha un saldo pari a zero, sullerate da corrispondere nel corso del 2009.

(( 3. La differenzatra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinatisecondo il comma 1 e quelli derivanti dall’applicazione dellecondizioni contrattuali dei mutui e’ assunta a carico dello Stato. Conprovvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilitele modalita’ per la comunicazione alle banche e agli intermediarifinanziari dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazionidisponibili presso l’Anagrafe tributaria, possono ricorrere lecondizioni per l’applicabilita’ delle disposizioni di cui al presentecomma e le modalita’ tecniche per garantire ai medesimi operatoril’attribuzione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente incompensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997,n. 241, e successivemodificazioni, pari allaparte di rata acarico dello Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio deirelativi flussi finanziari, anche ai fini dell’eventuale adozione deiprovvedimenti di cui all’articolo 12, comma 9, del presente decreto. ))

4.Gli oneri derivanti dal comma 3, (( pari a 350 milioni di euro perl’anno 2009, )) sono coperti con le maggiori entrate derivanti dalpresente decreto.

5. A partire dal 1 gennaio 2009, (( le banchee gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agliarticoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, esuccessive modificazioni, )) che offrono alla clientela mutui garantitida ipoteca per l’acquisto dell’abitazione principale devono assicurareai medesimi clienti la possibilita’ di stipulare tali contratti a tassovariabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamentoprincipale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicatoin tali contratti e’ in linea con quello praticato per le altre formedi indicizzazione offerte. (( Le banche e gli intermediari finanziariiscritti negli elenchi di cui ai citati articoli 106 e 107 del testounico dicui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successivemodificazioni, )) sono (( tenuti )) a osservare le disposizioni emanatedalla Banca d’Italia per assicurare adeguata pubblicita’ e trasparenzaall’offerta di tali contratti e alle relative condizioni. (( Le banchee gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui ai citatiarticoli 106 e 107 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385del 1993,e successive modificazioni, )) trasmettono alla Bancad’Italia, con le modalita’ e nei termini da questa indicate,segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e sunumero e ammontare dei mutui stipulati.

Per l’inosservanza delledisposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioniapplicative emanate dalla Banca d’Italia, si applica la sanzioneamministrativa pecuniaria prevista all’articolo 144, comma 3, (( delcitato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. )) Siapplicano altresi’ le disposizioni di cui all’articolo 145 (( delcitato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. ))

((5-bis. Le eventuali minori spese a carico dello Stato per l’anno 2009,rispetto all’importo di 350 milioni di euro di cui al comma 4,registrate all’esito del monitoraggio di cui al comma 3, sonodestinate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, diconcerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, all’ulteriore finanziamento degli assegni familiari. Con lostesso decreto sono ridefiniti i livelli di reddito e gli importi degliassegni per i nuclei familiari in maniera da valorizzare le esigenzedelle famiglie piu’ numerose o con componenti portatori di handicap,nonche’ al fine di una tendenziale assimilazione tra le posizioni deititolari di reddito di lavoro dipendente o assimilati e i titolari direddito di lavoro autonomo che si siano adeguati agli studi di settore.

5-ter.Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per ilsostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e’ autorizzata perl’anno 2009 la spesa di 20 milioni di euro.

5-quater. Adecorrere dal 1° gennaio 2009, per l’inosservanza delle disposizioni dicui all’articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificatodal comma 450 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, siapplicano le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 144, comma 4, deltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.

5-quinquies. Lesanzioni irrogate ai sensi del comma 5-quater sono destinate adincrementare il Fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto dellaprima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre2007, n. 244.

5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ilMinistro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, previoparere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamentoattuativo del Fondo di solidarieta’ per i mutui per l’acquisto dellaprima casa, di cui all’articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre2007, n. 244. ))

(( Art. 2-bis

Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari

1.Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione dimassimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per unperiodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte diutilizzi in assenza di fido. Sono altresi’ nulle le clausole, comunquedenominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per lamessa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di contocorrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma,ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla bancaindipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi daparte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messaa disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tassodebitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto nonrinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionaleall’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente e siaspecificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenzamassima annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenutonello stesso periodo, fatta salva comunque la facolta’ di recesso delcliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e leprovvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, cheprevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendentedal
l’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte delcliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazionedell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codicepenale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. IlMinistro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia,emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazionedell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che illimite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale,oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalladisciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tassoeffettivo globale medio non verra’ effettuata tenendo conto delle nuovedisposizioni.

3. I contratti in corso alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguatialle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giornidalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituiscegiustificato motivo agli effetti dell’articolo 118, comma 1, del testounico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decretolegislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. ))

(( Art. 2-ter

Utilizzo del risparmio degli enti locali

1.I comuni che hanno rispettato il patto di stabilita’ interno degli entilocali nel triennio precedente possono non conteggiare nei saldi utiliai fini del medesimo patto di stabilita’ interno per il 2009 le sommedestinate ad investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese inconto capitale per impegni gia’ assunti, se finanziate da risparmiderivanti:

a) dal minore onere per interessi conseguente allariduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione deimutui stessi, se non gia’ conteggiato nei bilanci di previsione;

b)dal minore onere per interessi registrato a seguito dell’utilizzodell’avanzo di amministrazione disponibile per la rinegoziazione dimutui e prestiti.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui alcomma 1 si provvede con decreto del Ministro dell’economia e dellefinanze da adottare, di concerto con il Ministro dell’interno, entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, in modo da garantire che gli effettisui saldi dell’indebitamento netto e del fabbisogno non eccedanol’importo di cinque milioni di euro per l’anno 2009. ))

Art. 3.

Blocco e riduzione delle tariffe

1.Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini edelle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presentedecreto sino al 31 dicembre 2009, e’ sospesa l’efficacia delle normestatali che, obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare attiaventi ad oggetto l’adeguamento di diritti, contributi o tariffe acarico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso diinflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per iprovvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamentesostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico (( e ai settoridell’energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamentiin diminuzione. Per il settore autostradale e per i settoridell’energia elettrica e del gas si applicano le disposizioni di cui aicommi 2 e seguenti. )) Per quanto riguarda i diritti, i contributi e letariffe di pertinenza degli enti territoriali l’applicazione delladisposizione di cui al presente comma e’ rimessa all’autonoma decisionedei competenti organi di governo.

2. Ferma restando la pienaefficacia e validita’ delle previsioni tariffarie contenute negli atticonvenzionali vigenti, limitatamente all’anno 2009 gli incrementitariffari autostradali sono sospesi fino al 30 aprile 2009 e sonoapplicati a decorrere dal 1 maggio 2009.

3. Entro il 30 aprile2009, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, suproposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, da formularsi entro il28 febbraio 2009, (( sentite le Commissioni parlamentari competenti, ))sono approvate misure finalizzate a creare le condizioni per accelerarela realizzazione dei piani di investimento, fermo restando quantostabilito dalle vigenti convenzioni autostradali.

4. Fino alladata del 30 aprile 2009 e’ altresi’ sospesa la riscossionedell’incremento del sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradalidecorrente dal 1° gennaio 2009, cosi’ come stabilito dall’articolo 1,comma 1021, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5.All’articolo 8-duodecies, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,dopo le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e’aggiunto il seguente periodo: «Le societa’ concessionarie, ove nefacciano richiesta, possono concordare con il concedente una formulasemplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe dipedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata dellaconvenzione, dell’inflazione reale, anche tenendo conto degliinvestimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specificacopertura degli investimenti di cui all’articolo 21, del decreto-legge24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27febbraio 2004, n. 47, nonche’ dei nuovi investimenti come individuatidalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovverodi quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X delladirettiva medesima.».

6. All’articolo 2 del decreto-legge 3ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) al comma 84, il penultimo e l’ultimo periodo sono soppressi;

b) i commi 87 e 88 sono abrogati;

((6-bis. All’articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,sono apportate le seguenti modificazioni: ))

a) il comma 5 e’sostituito dal seguente: «Il concessionario provvede a comunicare alconcedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, le variazioni tariffarieche intende applicare nonche’ la componente investimenti del parametroX relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi. Il concedente,nei successivi trenta giorni, previa verifica della correttezza dellevariazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche’ una suaproposta, ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti edell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano origettano le variazioni proposte con provvedimento motivato neiquindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Ilprovvedimento motivato puo’ riguardare esclusivamente le verificherelative alla correttezza dei valori inseriti nella formula revisionalee dei relativi conteggi, nonche’ alla sussistenza di gravi inadempienzedelle disposizioni previste dalla convenzione e che siano stateformalmente contestate dal concessionario entro il 30 giugnoprecedente.»;

b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.

7.All’articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, comemodificato dall’articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006,n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286 e successive modificazioni, la lettera b) e’ sostituita dallaseguente: «b) mantenere adeguati requisiti di solidita’ patrimoniale,come individuati nelle convenzioni; ».

8. L’Autorita’ perl’energia elettrica ed il gas effettua un particolare monitoraggiosull’andamento dei prezzi, nel mercato interno, relativi alla fornitur
adell’energia elettrica e del gas naturale, avendo riguardo alladiminuzione del prezzo dei prodotti petroliferi; entro il 28 febbraio2009 adotta le misure e formula ai Ministri competenti le propostenecessarie per assicurare, in particolare, che le famiglie fruiscanodei vantaggi derivanti dalla predetta diminuzione.

(( 9. Latariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica, di cui aldecreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e’riconosciuta anche ai clienti domestici presso i quali sono presentipersone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiederel’utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate adenergia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. )) Adecorrere dal 1 gennaio 2009 le famiglie economicamente svantaggiateaventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per lafornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazionedella spesa per la fornitura di gas naturale. (( La compensazione dellaspesa tiene conto della necessita’ di tutelare i clienti che utilizzanoimpianti condominiali )) ed e’ riconosciuta in forma differenziata perzone climatiche, nonche’ in forma parametrata al numero dei componentidella famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesaal netto delle imposte dell’utente tipo indicativamente del 15 percento. Per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessatipresentano al comune di residenza un’apposita istanza secondo lemodalita’ stabilite per l’applicazione delle tariffe agevolate per lafornitura di energia elettrica. Alla copertura degli oneri derivanti,nelle regioni a statuto ordinario, dalla compensazione sono destinatele risorse stanziate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decretolegislativo 2 febbraio 2007, n. 26 e dell’articolo 14, comma 1, dellalegge (( 28 dicembre 2001, n. 448, fatta eccezione per 47 milioni dieuro per l’anno 2009, che continuano ad essere destinati alle finalita’di cui al citato articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 26 del2007. )) Nella eventualita’ che gli oneri eccedano le risorse di cui alprecedente periodo, l’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gasistituisce un’apposita componente tariffaria a carico dei titolari diutenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassaconguaglio settore elettrico e stabilisce le altre misure tecnichenecessarie per l’attribuzione del beneficio.

(( 9-bis. L’accessoalla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e ildiritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui alcomma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno quattrofigli a carico con indicatore della situazione economica equivalentenon superiore a 20.000 euro.

10. In considerazionedell’eccezionale crisi economica internazionale e dei suoi effettianche sul mercato dei prezzi delle materie prime, al fine di garantireminori oneri per le famiglie e le imprese e di ridurre il prezzodell’energia elettrica, entro novanta giorni dalla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministrodello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica eil gas, conforma la disciplina relativa al mercato elettrico e iconnessi tempi di attuazione, ivi compreso il termine finale di cuialla lettera a), ai seguenti principi:

a) il prezzo dell’energiae’ determinato, al termine del processo di adeguamento disciplinatodalle lettere da b) a e), in base ai diversi prezzi di vendita offertisul mercato, in modo vincolante, da ciascuna azienda e accettati dalGestore del mercato elettrico, con precedenza per le forniture offerteai prezzi piu’ bassi fino al completo soddisfacimento della domanda;

b)e’ istituito, in sede di prima applicazione del presente articolo, unmercato infragiornaliero dell’energia, in sostituzione dell’attualemercato di aggiustamento, che si svolge tra la chiusura del mercato delgiorno precedente e l’apertura del mercato dei servizi didispacciamento di cui alla lettera d)con la partecipazione di tutti gliutenti abilitati. Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell’energiasara’ determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nelquale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e diacquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantita’;

c)fatti salvi i casi in cui l’obbligo di comunicazione derivi da leggi,regolamenti o altri provvedimenti delle autorita’, il Gestore delmercato elettrico mantiene il riserbo sulle informazioni relative alleofferte di vendita e di acquisto per un periodo massimo di settegiorni. Le informazioni sugli impianti abilitati e sulle reti, sulleloro manutenzioni e indisponibilita’ sono pubblicate con cadenzamensile;

d) e’ attuata la riforma del mercato dei servizi didispacciamento, la cui gestione e’ affidata al concessionario delservizio di trasmissione e dispacciamento, per consentire diselezionare il fabbisogno delle risorse necessarie a garantire lasicurezza del sistema elettrico in base alle diverse prestazioni checiascuna risorsa rende al sistema, attraverso una valorizzazionetrasparente ed economicamente efficiente. I servizi di dispacciamentosono assicurati attraverso l’acquisto delle risorse necessarie daglioperatori abilitati. Nel mercato dei servizi di dispacciamento ilprezzo dell’energia sara’ determinato in base ai diversi prezzi offertiin modo vincolante da ciascun utente abilitato e accettati dalconcessionario dei servizi di dispacciamento, con precedenza per leofferte ai prezzi piu’ bassi fino al completo soddisfacimento delfabbisogno;

e) e’ attuata l’integrazione, sul piano funzionale,del mercato infragiornaliero di cui alla lettera b)con il mercato deiservizi di dispacciamento di cui alla lettera d), favorendo unamaggiore flessibilita’ operativa ed efficienza economica attraverso unmeccanismo di negoziazione continua delle risorse necessarie.

10-bis.Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’ per l’energiaelettrica e il gas, in considerazione di proposte di intervento da essasegnalate al Governo, adotta misure, di carattere temporaneo e conmeccanismi di mercato, per promuovere la concorrenza nelle zone dove siverificano anomalie dei mercati.

10-ter. A decorrere dall’anno2009, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas invia al Ministrodello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, unasegnalazione sul funzionamento dei mercati dell’energia, che e’ resapubblica. La segnalazione puo’ contenere, altresi’, propostefinalizzate all’adozione di misure per migliorare l’organizzazione deimercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo,per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie delmercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaiodell’anno successivo, puo’ adottare uno o piu’ decreti sulla base dellepredette proposte dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas. Atale riguardo, potranno essere in particolare adottate misure conriferimento ai seguenti aspetti:

a) promozione dell’integrazionedei mercati regionali europei dell’energia elettrica, anche attraversol’implementazione di piattaforme comuni per la negoziazionedell’energia elettrica e l’allocazione della capacita’ di trasportotransfrontaliera con i Paesi limitrofi;

b) sviluppo dei mercatia termine fisici e finanziari dell’energia con lo sviluppo di nuoviprodotti, anche di lungo termine, al fine di garantire un’ampiapartecipazione degli operatori, un’adeguata liquidita’ e un correttogrado di integrazione con i mercati sottostanti.

11. Agli stessifini ed entro lo stesso termine di cui al comma 10, l’Autorita’ perl’energia elettrica e il gas, sentito il Ministero dello sviluppoeconomico, adegua le proprie deliberazioni, anche in materia didispacciamento di energia elettrica, ai seguenti principi e criteridirettivi:

a) i soggetti che dispongono singolarmente diimpianti o di raggruppamenti di impianti essenziali per il fabbisognodei servizi di dispacciame
nto, come individuati sulla base dei criterifissati dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas in conformita’ai principi di cui alla presente lettera, sono tenuti a presentareofferte nei mercati alle condizioni fissate dalla medesima Autorita’per l’energia elettrica e il gas, che implementa meccanismi puntualivolti ad assicurare la minimizzazione degli oneri per il sistema eun’equa remunerazione dei produttori: in particolare, sono essenzialiper il fabbisogno dei servizi di dispacciamento, limitatamente aiperiodi di tempo in cui si verificano le condizioni di seguitodescritte, gli impianti che risultano tecnicamente e strutturalmenteindispensabili alla risoluzione di congestioni di rete o almantenimento di adeguati livelli di sicurezza del sistema elettriconazionale per significativi periodi di tempo;

b) sono adottatemisure per il miglioramento dell’efficienza del mercato dei servizi peril dispacciamento, l’incentivazione della riduzione del costo diapprovvigionamento dei predetti servizi, la contrattualizzazione atermine delle risorse e la stabilizzazione del relativo corrispettivoper i clienti finali.

12. Entro ventiquattro mesi dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ilMinistro dello sviluppo economico, su proposta dell’Autorita’ perl’energia elettrica e il gas sentito il concessionario dei servizi ditrasmissione e dispacciamento, puo’ suddividere la rete rilevante innon piu’ di tre macro-zone.

13. Decorsi i termini di cui aicommi 10, 11 e 12, la relativa disciplina e’ adottata, in viatransitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

13-bis.Peragevolare il credito automobilistico, l’imposta provinciale ditrascrizione per l’iscrizione nel pubblico registro automobilistico diipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli e’ stabilita in50 euro. La cancellazione di tali ipoteche e’ esente dell’impostaprovinciale di trascrizione. ))

Art. 4.

Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale

1.Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte afavorire l’accesso al credito delle famiglie con un figlio nato oadottato nell’anno di riferimento e’ istituito presso la Presidenza delConsiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato dipersonalita’ giuridica, denominato: «Fondo di credito per i nuovinati», con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni2009, 2010, 2011, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anchefidejussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativoonere si provvede (( a valere sulle risorse )) del Fondo per lepolitiche della famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall’articolo 1,comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di naturanon regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri di concertocon il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i criterie le modalita’ di organizzazione e di funzionamento del Fondo, dirilascio e di operativita’ delle garanzie.

(( 1-bis. Il Fondo dicredito per i nuovi nati di cui al comma 1 e’ altresi’ integrato diulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2009 per la corresponsione dicontributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati obambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattierare, appositamente individuate dall’elenco di cui all’articolo 5,comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Inogni caso, l’ammontare complessivo dei contributi non puo’ eccedere ilpredetto limite di 10 milioni di euro per l’anno 2009. ))

2. Ilcomma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 esuccessive modificazioni e’ sostituito dai seguenti:

«4. Per isoggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e allegestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondisostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria perl’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cuiall’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodicorrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1ogennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domandadell’assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale delServizio civile, con le modalita’ di cui all’articolo 13 della legge 12agosto 1962, n. 1338 e successive modificazioni ed integrazioni, esempreche’ gli stessi non siano gia’ coperti da contribuzione in alcunodei regimi stessi.

4-bis. Gli oneri da riscatto possono essereversati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzioneovvero in centoventi rate mensili senza l’applicazione di interessi perla rateizzazione.

4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico delFondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo aifini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato daivolontari avviati dal 1° gennaio 2009».

3. Nell’anno 2009, nellimite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, al personale delcomparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione dellaspecificita’ dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego delcomparto, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente nonsuperiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, e’ riconosciuta, in viasperimentale, sul trattamento economico accessorio, una riduzionedell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionaliregionali e comunali. La misura della riduzione e le modalita’applicative della stessa saranno individuate con decreto del Presidentedel Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, diconcerto con il (( Ministro per la pubblica amministrazione el’innovazione )) e con il Ministro dell’economia e delle finanze, (( daemanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della leggedi conversione del presente decreto. ))

(( 3-bis. Le risorse delfondo istituito dall’articolo 1, comma 1328, secondo periodo, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societa’ aeroportualiin proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento deivigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile delMinistero dell’interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1 gennaio2009, per il 40 per cento al fine dell’attuazione di patti per ilsoccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e leorganizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco perassicurare il miglioramento della qualita’ del servizio di soccorsoprestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili delfuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione diuna piu’ efficace attivita’ di soccorso pubblico del Corpo nazionaledei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinareall’istituzione di una speciale indennita’ operativa per il servizio disoccorso tecnico urgente espletato all’esterno.

3-ter. Lemodalita’ di utilizzo delle risorse di cui al comma 3-bis sonostabilite nell’ambito dei procedimenti negoziali di cui agli articoli37 e 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

3-quater.Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

4.All’articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, la parola«definite» e’ sostituita dalle seguenti: «definiti i requisiti, icriteri e».

5. Il decreto ministeriale di cui all’articolo 7,comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e’ emanato entro trentagiorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

Titolo II

SOST
EGNO ALL’ECONOMIA

Art. 5.

Detassazione contratti di produttivita’

1.Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 sono prorogatele misure sperimentali per l’incremento della produttivita’ del lavoro,previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limitedi importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimentoal settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente nonsuperiore, nell’anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle sommeassoggettate nel 2008 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 delcitato decreto-legge. Se il sostituto d’imposta tenuto ad applicarel’imposta sostitutiva in tale periodo non e’ lo stesso che harilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, ilbeneficiario attesta per iscritto l’importo del reddito di lavorodipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

Art. 6.

Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi

1.A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, e’ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del testounico delle imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22 dicembre1986, n. 917 e successive modificazioni, un importo pari al 10 percento dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive determinata aisensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo (( 15dicembre 1997, n. 446, )) forfetariamente riferita all’imposta dovutasulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati alnetto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle speseper il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzionispettanti ai sensi (( dell’articolo 11, commi )) 1, lettera a), 1-bis,4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto (( legislativo n. 446 del 1997. ))

2.In relazione ai periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31dicembre 2008, per i quali e’ stata comunque presentata, entro iltermine di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 602, istanza per il rimborso dellaquota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell’IRAPriferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle speseper il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto,con le modalita’ e nei limiti stabiliti al comma 4, al rimborso per unasomma fino ad un massimo del 10 per cento dell’IRAP dell’anno dicompetenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese peril personale, come determinata ai sensi del comma 1.

3. Icontribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decretonon hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previapresentazione di istanza all’Agenzia delle entrate, esclusivamente invia telematica, qualora sia ancora pendente il termine di cuiall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29settembre 1973, n. 602.

4. Il rimborso di cui al comma 2 e’eseguito secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze dicui ai commi 2 e 3, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milionidi euro per l’anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400milioni di euro per l’anno 2011. Ai fini dell’eventuale completamentodei rimborsi, si provvedera’ all’integrazione delle risorse consuccessivi provvedimenti legislativi. Con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita’ di ((presentazione delle istanze ed ogni altra disposizione di attuazionedel presente articolo.

4-bis. Le disposizioni recatedall’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, si applicanoaltresi’ per tutti i soggetti residenti o aventi domicilio neiterritori maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002e individuati con decreti del Ministero dell’economia e delle finanzedel 14 e 15 novembre 2002 e del 9 gennaio 2003, pubblicati,rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002,n. 272 del 20 novembre 2002 e n. 16 del 21 gennaio 2003. A tal fine e’autorizzata la spesa di 59,4 milioni di euro per l’anno 2009, di 32milioni di euro per l’anno 2010, di 7 milioni di euro per l’anno 2011 edi 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2019. Lerisorse di cui al periodo precedente sono iscritte in un apposito fondoistituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

4-ter.All’onere derivante dal comma 4-bis, pari a 59,4 milioni di euro perl’anno 2009, a 32 milioni di euro per l’anno 2010, a 7 milioni di europer l’anno 2011 e a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012al 2019, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa dicui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa alFondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine dicompensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 178,2milioni di euro per l’anno 2009, 64 milioni di euro per l’anno 2010, 7milioni di euro per l’anno 2011 e 4 milioni di euro per ciascuno deglianni dal 2012 al 2019.

4-quater. All’articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2009 e 2010 »;

b)e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La detrazione relativaall’anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell’accontoIRPEF per l’anno 2011 ».

4-quinquies. Il fondo di cuiall’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e’ridotto di 1,3 milioni di euro per l’anno 2010 e di 4,7 milioni di europer l’anno 2011. ))

(( Art. 6-bis

Disposizioni in materia di disavanzi sanitari

1.L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189,trova applicazione, su richiesta delle regioni interessate, allecondizioni ivi previste, anche nei confronti delle regioni che hannosottoscritto accordi in applicazione dell’articolo 1, comma 180, dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e nellequali non e’ stato nominato il commissario ad acta per l’attuazione delpiano di rientro. L’autorizzazione di cui al presente comma puo’ esseredeliberata a condizione che la regione interessata abbia provvedutoalla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancioidonee e congrue entro il 31 dicembre dell’esercizio interessato.

2.Le somme erogate alla regione ai sensi del comma 1 si intendono erogatea titolo di anticipazione e sono oggetto di recupero, a valere su sommespettanti a qualsiasi titolo, qualora la regione interessata non attuiil piano di rientro nella dimensione finanziaria stabilita nellostesso. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono stabilitil’entita’, i termini e le modalita’ del predetto recupero, in relazioneai mancati obiettivi regionali.

3. Ai fini del rispetto degliobiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessianche all’attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, conriferimento all’anno 2008, nelle regioni per le quali si e’ verificatoil mancato raggiungimento degli obiettivi programmati di risanamento eriequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano dirientro dai disavanzi sanitari, di cui all’accordo sottoscritto, aisensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,e successive modificazioni, non si applicano le misure previstedall’articolo 1, comma 796, lettera b), sesto periodo, della legge 27dicembre 2006,
n. 296, limitatamente all’importo corrispondente aquello per il quale la regione ha adottato, entro il 31 dicembre 2008,misure di copertura di bilancio idonee e congrue a conseguirel’equilibrio economico nel settore sanitario per il medesimo anno,fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del decreto-legge 1oottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. ))

Art. 7.

Pagamento dell’IVA al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo

1.Le disposizioni dell’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, siapplicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizieffettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscononell’esercizio di impresa, arte o professione. L’imposta diviene,comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento dieffettuazione dell’operazione; il limite temporale non si applica nelcaso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso deltermine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali oesecutive. Le disposizioni del presente comma non si applicano alleoperazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi specialidi applicazione dell’imposta, ne’ a quelle fatte nei confronti dicessionari o committenti che assolvono l’imposta mediantel’applicazione dell’inversione contabile. Per le operazioni di cui alpresente comma la fattura reca l’annotazione che si tratta dioperazione con imposta ad esigibilita’ differita, con l’indicazionedella relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano ledisposizioni dell’articolo 6, quinto comma, primo periodo, del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2.L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e’ subordinata allapreventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006. Con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze e’ stabilito, sulla base dellapredetta autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente decreto,il volume d’affari dei contribuenti nei cui confronti e’ applicabile ladisposizione del comma 1 nonche’ ogni altra disposizione di attuazionedel presente articolo.

Art. 8.

Revisione congiunturale speciale degli studi di settore

1.Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e deimercati, con particolare riguardo a determinati settori o areeterritoriali, in deroga all’articolo 1, comma 1, del Decreto delPresidente della Repubblica del 31 maggio 1999, n. 195, gli studi disettore possono essere integrati con decreto del Ministro dell’economiae delle finanze, previo parere della Commissione di cui all’articolo10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

L’integrazionetiene anche conto dei dati della contabilita’ nazionale, degli elementiacquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisieconomica, nonche’ delle segnalazioni degli Osservatori regionali pergli studi di settore istituiti con il provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2007, (( pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. ))

Art. 9.

Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.

1.All’articolo 15-bis, comma 12, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81,convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e’aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente agli anni 2008 e2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all’articolo1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, perprovvedere all’estinzione dei crediti, maturati nei confronti deiMinisteri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri,secondo i criteri di contabilita’ nazionale, tra le regolazionidebitorie pregresse e il cui ammontare e’ accertato con decreto delMinistro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dellerisultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n.7 del 5 febbraio 2008, nonche’ per essere trasferite alla contabilita’speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di Bilancio» per irimborsi richiesti da piu’ di dieci anni, per la successiva erogaz

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I drop a comment whenver I especally enjoy a article on a website or if I have something to add to the discussion. Usually it is caused bby
tthe sincerness displayed in the post I looked at. And after this article
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185 – Uil Fpl Milano.
I was actually excited enough too drop a thought 😉 I actually ddo have 2 questions for you iff
you usually do nnot mind. Is itt just mme or do a few of the comments appear like they are coming
from brain dead individuals? 😛 And, iif you are posting on other online social sites,
I would like to keep up with everything neww you have to post.
Would you list every one of alll your shared pages like your
Facebook page, twitter feed, or linkedin profile? https://Waste-ndc.pro/community/profile/tressa79906983/

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