Con sentenza dell’11 luglio 2024 (C-196/23) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che in caso di pensionamento del datore di lavoro e di successivo licenziamento collettivo dei lavoratori, deve essere comunque attivata la procedura di consultazione dei rappresentanti sindacali.
La Corte ricorda anzitutto che l’obiettivo principale della direttiva consiste nel far precedere i licenziamenti collettivi da una consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e dall’informazione dell’autorità pubblica competente. Essa aggiunge che, secondo la sua giurisprudenza costante, sussiste licenziamento collettivo, ai
sensi della direttiva suddetta, quando si verificano cessazioni di contratti di lavoro senza il consenso dei lavoratori interessati.
La Corte precisa che tale caso non può essere equiparato a quello del decesso del datore di lavoro – riguardo al quale essa ha in precedenza dichiarato che la direttiva non si applicava – poiché, a differenza del datore di lavoro deceduto, il datore di lavoro che va in pensione è, in linea di principio, in grado di condurre consultazioni dirette, tra l’altro, a evitare le cessazioni o a ridurne il numero oppure, comunque, ad attenuarne le conseguenze.