Interpretazione autentica art. 7 della Parte Prima Accordo quadro costituzione RSU personale comparti 07 agosto 1998

CONTRATTO D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 7, COMMA 2 DELLA PARTE I DELL’ACQ DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

Il giorno 11 giugno 2007, alle ore 17.00, ha avuto luogo l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali nelle persone di :

per l’ARAN:

il Presidente, Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

per le Confederazioni sindacali

CGIL Firmato
CISL Firmato
UIL Firmato
CISAL Firmato
CONFSAL Firmato
RDB-CUB Firmato
UGL Firmato

Al termine della riunione, le parti suddette sottoscrivono l’allegato Contratto d’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 della parte I dell’ACQ del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

CONTRATTO D’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 7, COMMA 2 DELLA PARTE I DELL’ACQ DEL 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

PREMESSO che il Tribunale di Crotone – sezione lavoro – in relazione alla causa tra CONFSAL – UNSA, CGIL FP e UIL PA contro CISL FPS e Rag. Salvatore Divuono (RG n. 503/2005), a scioglimento della riserva assunta nell’udienza del 14 febbraio 2006 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere, in via pregiudiziale, la seguente questione: “se in caso di decadenza dalla carica di componente della RSU per accertata incompatibilità ai sensi dell’art. 9 dell’Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle p.a. e per la definizione del relativo regolamento elettorale si applichi o meno il disposto dell’art. 7 comma 2 del ACQ citato (sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista)”;

CONSIDERATO che l’attuale comma 2 dell’art. 7 del ACQ citato prevede testualmente che “In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista”.

TENUTO CONTO CHE lo spirito di tale norma è quello di garantire la stabilità della contrattazione nei luoghi di lavoro e, quindi, dell’organismo di rappresentanza dei lavoratori, consentendo la sostituzione, ove possibile, del componente che cessa dalla funzione con il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista;

CHE in presenza di un numero molto consistente di RSU costituite da soli n. 3 componenti eletti, nel caso in cui non si preveda la sostituzione del componente che cessa dalla funzione, ne deriverebbe la decadenza della RSU per mancanza di numero legale, e si dovrebbe, conseguentemente, ricorrere a nuove elezioni;

CHE le parti concordano che con il termine “dimissioni”, in considerazione della logica che ha ispirato la clausola sopracitata, si sia inteso comprendere tutti i casi di cessazione dalla funzione di eletto nella RSU per motivi soggettivi e oggettivi e, quindi, a prescindere dalla causa che la determina, dimissioni o decadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 7;

TUTTO quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano l’interpretazione autentica dell’art. 7, comma 2 dell’ACQ del 7 agosto 1998 nel testo che segue:

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1. Con il termine “dimissioni” si intende la cessazione dalla funzione di componente della RSU per tutte le cause soggettive ed oggettive che la determinano.

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