La Legge Finanziaria per il 2007, pur apportando delle modifiche, riconferma le misure compensative a favore dei datori di lavoro per il maggior costo che verranno a sostenere in cambio del trasferimento del Tfr maturando ai fondi pensione e/o all’Inps. Tuttavia la Finanziaria viene a rimescolare le carte nuovamente rispetto a quanto era stato previsto nell’articolo 8 del decreto legge 203/05 e nell’articolo 10 del Dlgs 252/2005, relativo alla disciplina sulle forme pensionistiche complementari.
In particolare, in merito a quest’ultimo provvedimento, non si fa più riferimento alla regolamentazione del fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito per le imprese che conferiscono il Tfr.
Alle aziende sono poi riconosciute alcune compensazioni. In primo luogo dal reddito d’impresa potranno dedurre un importo pari al 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato ai fondi pensione complementari e al Fondo gestito dall’Inps per conto dello Stato. Quest’ultimo, il Fondo Inps per l’erogazione del Tfr, è quello che riceverà le quote mensili di trattamento di fine rapporto maturando del personale delle imprese con alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 che espressamente abbiano scelto di non destinare il Tfr ai fondi pensione manifestando l’opzione di lasciarlo in azienda. Dal versamento sono però escluse le aziende fino a 49 dipendenti – come previsto dall’accordo Governo-Confindustria-sindacati – che potranno elevare la deduzione fino al 6 per cento.
Inoltre il fronte imprenditoriale risulta esonerato dal versamento al Fondo di garanzia (articolo 2 della legge 297/82) per la quota di Tfr maturando trasferita alla previdenza complementare e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del Codice civile.
Infine vanno segnalate le agevolazioni previste dall’articolo 8 del Dl 203/2005 che potranno essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2008. Si tratta di un esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro (assegni familiari, maternità e disoccupazione).
Per ogni lavoratore interessato sarà possibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di Tfr maturando conferito al fondo di previdenza complementare ovvero al fondo Inps.
Come già avvenuto in passato per situazioni analoghe, l’esonero contributivo qui previsto, si applica prima riducendo i contributi dovuti per assegni familiari, per maternità e per disoccupazione (escludendo il contributo al fondo di garanzia del Tfr e quello di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 845/78). In caso di incapienza si possono abbattere gli altri contributi dovuti all’Inps.
Il cuneo fiscale
È prevista una deduzione forfettaria di 5mila euro su base annua per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato (10mila euro nelle regioni meridionali, compreso Abruzzo e Molise). Restano fuori le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori del l’energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, Tlc e rifiuti. Sono previste deduzioni dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Le deduzioni sono più consistenti in caso di nuova occupazione a tempo indeterminato di lavoratrici che rientrano nella categoria degli “svantaggiati”.
Sono ammesse a deduzione anche le spese relative agli apprendisti, ai disabili e agli assunti con contratti di formazione lavoro. Le misure entrano in vigore in due tempi: il 50% da febbraio a giugno del 2007, e per l’intero ammontare da luglio 2007.
Come calcolare i dipendenti
Come devono comportarsi le aziende per il calcolo numerico del personale e quindi per il destino del Tfr dei loro addetti? A fornire i primi criteri a cui rifarsi è la bozza di decreto previsto dall’articolo 1, comma 757 della Finanziaria per l’attuazione della riforma del Tfr, lo stesso che in prima battuta ha introdotto le regole del Fondo statale gestito dall’Inps dove saranno versate, con effetto dal 1° gennaio 2007, le quote di Tfr maturate e non destinate alla previdenza complementare dagli addetti delle aziende con più di 49 dipendenti. Questo Fondo perciò non assicurerà una seconda pensione, ma il normale trattamento di fine rapporto.
Ecco allora che ai fini del calcolo dei dipendenti il decreto prevede che:
Le dimensioni vengano stabilite considerando la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006. Le aziende che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2006, invece, dovranno rifarsi alla media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. In entrambi i casi comunque vanno calcolati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia della forma contrattuale e dell’orario di lavoro osservato, compresi i dipendenti che non hanno Tfr;
L’obbligo di versamento però non interviene nei confronti del Tfr dei lavoratori con rapporto di lavoro inferiore a 3 mesi e a domicilio; agli impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo; più in generale a quei lavoratori ai quali il contratto collettivo prevede l’erogazione periodica delle quote di Tfr maturate o l’accantonamento delle stesse presso terzi (per esempio l’Enpaia per gli impiegati agricoli).
Come e quando versare le quote
Al versamento delle quote di Tfr si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi obbligatori. Pertanto il decreto interministeriale stabilisce che:
Per i lavoratori che nel semestre 1° gennaio-30 giugno 2007 manifestano di voler mantenere il Tfr in azienda, il versamento sarà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stata espressa l’opzione, per un importo pari alle quote di Tfr maturate dal 1° gennaio 2007, maggiorate delle rivalutazioni se riferite a mensilità antecedenti quella dell’avvenuta opzione;
• Per lo stesso periodo non è dovuto alcun versamento relativamente ai lavoratori che conferiscono espressamente o tacitamente a un fondo pensione l’intero Tfr maturando. Per le anticipazioni o per la liquidazione l’unico referente resta il datore di lavoro, che corrisponderà anche la parte versata all’Inps, compensandola con i contributi dovuti. La compensazione deve essere effettuata in primo luogo con le quote di Tfr mensili dovute al fondo; se queste non bastano, sull’ammontare dei contributi dovuti complessivamente, in quel mese, agli enti previdenziali. In caso di incapienza nel mese di riferimento, il datore dovrà comunicare al fondo l’importo residuo e l’Inps provvederà a fornirlo entro 30 giorni