Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di rafforzare la libera scelta dei consumatori e di rendere piu’ concorrenziali gli assetti di mercato, favorendo anche il rilancio dell’economia e dell’occupazione;
Ritenuta altresi’ la straordinaria necessita’ ed urgenza di adottare interventi intesi a razionalizzare e contenere i livelli di spesa pubblica, nonche’ in tema di entrate e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;
Emana
il seguente decreto-legge:
TITOLO I
Misure urgenti per lo sviluppo, la crescita e la promozione della concorrenza e della competitivita, per la tutela dei consumatori e per la liberalizzazione di settori produttivi
Art. 1.
Finalita’ e ambito di intervento
1. Le norme del presente titolo, adottate ai sensi degli articoli 3, 11, 41 e 117, commi primo e secondo, della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale della tutela della concorrenza, dell’ordinamento civile e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti per garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea ed assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione europea, dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato e delle Autorita’ di regolazione e vigilanza di settore, in relazione all’improcrastinabile esigenza di rafforzare la liberta’ di scelta del cittadino consumatore e la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine di favorire il rilancio dell’economia e dell’occupazione, attraverso la liberalizzazione di attivita’ imprenditoriali e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Art. 2.
Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali
1. In conformita’ al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di liberta’ di circolazione delle persone e dei servizi, nonche’ al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facolta’ di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attivita’ libero professionali e intellettuali:
a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;
c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di societa’ di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non puo’ partecipare a piu’ di una societa’ e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o piu’ professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilita’.
2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonche’ le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.
3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualita’ delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.
Art. 3.
Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale
1. Ai sensi delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e libera circolazione delle merci e dei servizi ed al fine di garantire la liberta’ di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita’ ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ di assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilita’ all’acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettere e) ed m), della Costituzione, le attivita’ economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni:
a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attivita’ commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti;
b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita’ commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio;
c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali;
d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale;
e) la fissazione di divieti generali ad effettuare vendite promozionali, a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario;
f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali.
2. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano le vendite sottocosto e i saldi di fine stagione.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007.
Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell’attivita’ di produzione di pane
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una piu’ ampia accessibilita’ dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L’impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attivita’ da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall’autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilita’ dei locali.
3. I comuni e le autorita’ competenti in materia igienico-sanitaria eserci
tano le rispettive funzioni di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell’articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 5.
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci
1. Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attivita’ di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, secondo le modalita’ previste dal presente articolo. E’ abrogata ogni norma incompatibile.
2. La vendita di cui al comma 1 e’ consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale e deve essere effettuata nell’ambito di un apposito reparto, con l’assistenza di uno o piu’ farmacisti abilitati all’esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo’ determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco, purche’ lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria e’ nulla. Sono abrogati l’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.
4. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e’ aggiunto, infine, il seguente periodo: «L’obbligo di chi commercia all’ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialita’ in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilita’ del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».
5. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»;
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
«della provincia in cui ha sede la societa»; al comma 1, lettera a), dell’articolo 8 della medesima legge e’ soppressa la parola:
«distribuzione».
6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, 9 e 10 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
7. All’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. Le attivita’ di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali in farmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale.».
Art. 6.
Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi
1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilita’ urbana, all’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 e’ aggiunto il seguente:
«2-bis. Fatta salva la possibilita’ di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i comuni possono bandire pubblici concorsi, nonche’ concorsi riservati ai titolari di licenza taxi, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino la facolta’ di cui al primo periodo, i soggetti di cui all’articolo 7 assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria. I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti, in misura non superiore all’80 per cento e non inferiore al 60 per cento, tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza. In ogni caso i titolari di licenza devono esercitare il servizio personalmente, ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all’articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio. I comuni possono altresi’ rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.».
Art. 7.
Misure urgenti in materia di passaggi di proprieta’ di beni mobili registrati
1. L’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi puo’ essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli sportelli telematici dell’automobilista di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
2. I commi 390 e 391 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
Art. 8.
Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilita’ civile auto
1. In conformita’ al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita’ europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o piu’ agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilita’ civile auto ad una o piu’ compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilita’ civile auto.
Art. 9.
Prime misure per il sistema informativo sui prezzi dei prodotti agro-alimentari
1. All’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 2-ter, sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Al fine di garantire l’informazione al consumatore, potenziando il sistema della rilevazione dei prezzi all’ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari e migliorandone l’efficienza ed efficacia, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali mettono a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni il collegamento ai sistemi informativi delle strutture ad essi afferenti, secondo le modalita’ prefissate d’intesa dai medesimi Ministeri.
2-quinquies. I dati aggregati raccolti sono resi pubblici anche mediante la pubblicazione sul sito internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive.».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, dopo la lettera c), e’ aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) effettuare, a richiesta delle amministrazioni pubbliche interessate, rilevazioni dei prezzi al dettaglio dei prodotti agro-alimentari.».
Art. 10.
Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari
1. L’articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 118 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). –
1. Nei contratti di durata puo’ essere convenuta la facolta’ di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.
2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalita’ immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni.
3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalita’ e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
5. Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare, contestualmente e in pari misura, sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.».
Art. 11.
Disposizioni urgenti in materia di soppressione di commissioni
1. Sono soppresse le commissioni istituite dall’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Le relative funzioni sono svolte dalle amministrazioni titolari dei relativi procedimenti amministrativi.
2. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 7 della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dalle Camere di commercio.
3. Della commissione giudicatrice prevista dall’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 ottobre 1993, n. 589, non possono far parte gli iscritti al ruolo degli agenti d’affari in mediazione.
4. Sono soppresse le commissioni istituite dagli articoli 4 e 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte rispettivamente dalle Camere di commercio e dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Dei Comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio per la rilevazione degli usi commerciali non possono far parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione.
Art. 12.
Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli e di trasporto comunale e intercomunale
1. Fermi restando i principi di universalita’, accessibilita’ ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attivita’ economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilita’, i comuni possono prevedere che il trasporto di linea di passeggeri accessibile al pubblico, in ambito comunale e intercomunale, sia svolto, in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, fermi restando la disciplina di cui al comma 2 ed il divieto di disporre finanziamenti in qualsiasi forma a favore dei predetti soggetti. Il comune sede di scalo ferroviario, portuale o aeroportuale e’ comunque tenuto a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati ai sensi del presente comma da comuni del bacino servito.
2. A tutela del diritto alla salute, alla salubrita’ ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilita’ urbana, gli enti locali disciplinano secondo modalita’ non discriminatorie tra gli operatori economici ed in conformita’ ai principi di sussidiarieta’, proporzionalita’ e leale cooperazione, l’accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle specifiche modalita’ di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico. Per ragioni di sicurezza della circolazione, possono altresi’ essere previste zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie. Le infrazioni possono essere rilevate senza contestazione immediata, anche mediante l’impiego di mezzi di rilevazione fotografica o telematica.
Art. 13.
Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza
1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parita’ degli operatori, le societa’, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attivita’ di tali enti, nonche’, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, ne’ in affidamento diretto ne’ con gara, e non possono partecipare ad altre societa’ o enti.
2. Le predette societa’ sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare l’effettivita’ delle precedenti disposizioni, le societa’ di cui al comma 1 cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attivita’ non consentite. A tale fine possono cedere le attivita’ non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata societa’ da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori dodici mesi.
4. I contratti conclusi in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli.
Art. 14.
Integrazione dei poteri dell’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato
1. Al capo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo l’articolo 14 sono inseriti i seguenti:
«Art. 14-bis (Misure cautelari). – 1. Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Autorita’ puo’, d’ufficio, ove constati ad un sommario esame la sussistenza di un’infrazione, deliberare l’adozione di misure cautelari.
2. Le decisioni adottate ai sensi del comma l sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario ed opportuno, possono essere rinnovate.
3. L’Autorita’, quando le imprese non adempiano a una decisione che dispone misure cautelari, puo’ infliggere sanzioni amministrative pecuniarie fino al 3 per cento del fatturato.
«Art.14-ter (Impegni). – 1. Fino alla decisione di cui all’articolo l5 che accerta la violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 8l o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far cessare l’infrazione. L’Autorita’, qualora ritenga tali impegni idonei a far cessare l’infrazione, puo’ renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’illecito.
2. L’Autorita’ in caso di mancato rispetto degli impegni resi obbligatori ai sensi del comma l puo’ irrogare un sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato.
3. L’Autorita’ puo’ d’ufficio riaprire il procedimento se:
a) si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
b) le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti;
c) la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete inesatte o fuorvianti».
2. All’articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 2, e’ aggiunto il seguente:<
br>“2-bis. L’Autorita’, in conformita’ all’ordinamento comunitario, definisce con proprio provvedimento generale i casi in cui, in virtu’ della qualificata collaborazione prestata dalle imprese nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza, la sanzione amministrativa pecuniaria puo’ essere ridotta in misura non superiore alla meta’.».
Art. 15.
Disposizione sulla gestione del servizio idrico integrato
1. All’articolo 113, commi 15-bis e 15-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
TITOLO II
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali, interventi per il sostegno della famiglia e misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Capo I
Misure per la ripresa degli interventi infrastrutturali
Art. 16.
Contratto collettivo 2004-2005 trasporto pubblico locale
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, a decorrere dall’anno 2006 l’importo di 60 milioni di euro annui e’ corrisposto ai servizi di trasporto pubblico locale direttamente dalle regioni individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° marzo 2006, emanato d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, senza dover procedere preliminarmente alla corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti delle predette regioni.
2. All’articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto su ferro ricadenti nel territorio della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilita’ interno.».
Art. 17.
ANAS e Ferrovie S.p.A.
1. Per la prosecuzione degli interventi relativi al «Sistema alta velocita’ / alta capacita», per l’anno 2006, e’ concesso un contributo in conto impianti nel limite massimo di 1.800 milioni di euro a favore di Ferrovie dello Stato S.p.A. o a societa’ del gruppo.
2. All’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 6 marzo 2006, n.
68, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 24 marzo 2006, n. 127, le parole: «1.913 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.913 milioni».
Art. 18.
Integrazione del Fondo nazionale per il servizio civile, del Fondo nazionale per le politiche sociali e del Fondo unico per lo spettacolo
1. La dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 30 milioni di euro per l’anno 2006.
2. La dotazione del Fondo per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 300 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
3. La dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ integrata di 50 milioni di euro annui per il triennio 2006-2008.
Capo II
Interventi per le politiche della famiglia, per le politichegiovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pariopportunita’
Art. 19.
Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’
1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche’ per supportare l’Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonche’ a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita’, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e’ istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita», al quale e’ assegnata la somma di 3 milioni di euro per l’anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
Capo III
Misure di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica
Art. 20.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1. L’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 febbraio 1987, n. 67, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 1 milione di euro per l’anno 2006 e di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono rideterminati i contributi e le provvidenze per l’editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250.
3. La dotazione relativa all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ ridotta di 39 milioni di euro per l’anno 2006.
Art. 21.
Spese di giustizia
1. Per il pagamento delle spese di giustizia non e’ ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche concernenti procedimenti penali.
2. Al pagamento delle spese di giustizia si provvede secondo le ordinarie procedure stabilite dalla vigente normativa di contabilita’ generale dello Stato.
3. Lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell’articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell’unita’ previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, e’ ridotto di 50 milioni di euro per l’anno 2006, di 100 milioni di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008.
4. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto e’ di euro 500; per le istanze cautelari in primo e secondo grado, per i ricorsi previsti dall’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall’articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall’articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo dovuto e’ di euro 250.
6-ter. Il maggior gettito derivante dall’applicazione delle disp
osizioni di cui al comma 6-bis e’ versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.».
5. All’articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1, e’ aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di omesso o parziale pagamento del contributo unificato, si applica la sanzione di cui all’articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, esclusa la detrazione ivi prevista. Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.».
6. All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari», sono inserite le seguenti
«e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali».
Art. 22.
Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali
1. Gli stanziamenti per l’anno 2006 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita’ anche finanziaria, individuati ai sensi dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell’Istituto superiore di sanita’, dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell’Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita’ non impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita’ esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 6), 7)
e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2006, concernenti i beni di consumo e servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al presente comma sono versate da ciascun ente, entro il mese di ottobre 2006, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.
2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non potranno superare l’ottanta per cento di quelle iniziali dell’anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2004, n. 311. Le somme corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per effetto del presente comma sono appositamente accantonate per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di ciascun anno, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E’ fatto divieto alle Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di avere ottemperato alle disposizioni del presente articolo.
Art. 23.
Parere del Consiglio Universitario Nazionale
1. Al fine di evitare aggravi di spesa derivanti dall’espressione di parere da parte del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) sulle procedure preordinate al reclutamento di professori universitari ordinari, associati e dei ricercatori, nonche’ alla loro conferma in ruolo, l’articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, e’ abrogato.
Art. 24.
Contenimento spesa per compensi spettanti agli arbitri
1. Per qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso spettante agli arbitri, di cui al punto 9 della tabella D allegata al decreto del Ministro della giustizia 8 aprile 2004, n. 127, si applica inderogabilmente a tutti i componenti dei collegi arbitrali rituali, anche se non composti in tutto o in parte da avvocati. La misura del compenso spettante all’arbitro unico di cui al punto 8 della medesima tabella D si applica anche all’arbitro non avvocato.
Art. 25.
Misure di contenimento con responsabilizzazione delle amministrazioni
1. Negli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni centrali, approvati con la legge 23 dicembre 2005, n. 267, sono accantonate e rese indisponibili alla gestione le quote di stanziamento delle unita’ previsionali di base indicate nell’elenco 1 allegato al presente decreto. Nello stesso elenco sono indicate le riduzioni da apportare alle previsioni di bilancio a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.
2. Gli accantonamenti effettuati, ai sensi del comma 1, nell’ambito delle scritture contabili registrate nel Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 novembre 2006.
3. Nel corso della gestione 2006, e fino alla data prevista per il versamento di cui al comma 2, per effettive, motivate e documentate esigenze gestionali, il Ministro competente, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, alla Corte dei conti, ed al coesistente Ufficio centrale di bilancio, puo’ modificare gli accantonamenti di cui al comma 2, fermo restando il mantenimento dell’effetto complessivo sul fabbisogno e sull’indebitamento netto.
4. Su richiesta delle Amministrazioni puo’ essere effettuata una diversa distribuzione delle riduzioni relative al triennio 2007-2009, indicate nell’elenco di cui al comma 1, in sede di manovra finanziaria per il triennio medesimo.
Art. 26.
Controlli e sanzioni per il mancato rispetto della regola sul contenimento delle spese da parte degli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni
1. In caso di mancato rispetto del limite di spesa annuale di cui all’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da parte degli enti individuati ai sensi dei commi 5 e 6 del medesimo articolo, fatte salve le esclusioni previste dal predetto comma 57, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo operati a favore di detti enti sono ridotti in misura pari alle eccedenze di spesa risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 2005, 2006 e 2007. Gli enti interessati che non ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961, entro il 30 settembre rispettivamente degli anni 2006, 2007 e 2008, un importo pari alle eccedenze risultanti dai predetti conti consuntivi. Le amministrazioni vigilanti sono tenute a dare, rispettivamente, entro il 31 luglio degli anni 2006, 2007 e 2008, comunicazione delle predette eccedenze di spesa al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Art. 27.
Riduzione del limite di spesa annua per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita’ e di rappresentanza
1. Ai commi 9 e 10 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «40 per cento».
Art. 28.
Diarie per missioni all’estero
1. Le diarie per le missioni all’estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente dec
reto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. L’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni e’ abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l’anno 2006 dall’articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 29.
Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi
1. Fermo restando il divieto previsto dall’articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e’ ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall’articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita’ di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all’approvazione dell’amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell’adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 sono comunque soppressi.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e’ fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli organi di direzione, amministrazione e controllo.
Art. 30.
Verifica delle economie in materia di personale per regioni ed enti locali
1. Il comma 204 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ sostituito dai seguenti:
«204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, e’ fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l’obiettivo di:
a) acquisire, per il tramite del Ministero dell’economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dall’organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;
b) fissare specifici criteri e modalita’ operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunita’ montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell’effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;
c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalita’ operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;
d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.
204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Il mancato invio della documentazione di cui alla lettera a) del comma 204 da parte degli enti comporta, in ogni caso, il divieto di assunzione a qualsiasi titolo.».
Art. 31.
Riorganizzazione del servizio di controllo interno
1. All’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: «anche ad un organo collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.».
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all’attivita’ di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, non puo’ superare il numero massimo di unita’ pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.
Art. 32.
Contratti di collaborazione
1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento della finanza pubblica, all’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti dai seguenti:
«6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente deter
minati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all’articolo 110, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.».
Art. 33.
Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici
1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.
2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di eta’, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell’accoglimento della richiesta.
3. I limiti di eta’ per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici risultanti anche dall’applicazione dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applicano anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui all’articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 34.
Criteri per i trattamenti accessori massimi e pubblicita’ degli incarichi di consulenza
1. All’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo principi di contenimento della spesa e di uniformita’ e perequazione.».
2. All’articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico.».
3. All’articolo 53, comma 16, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «dati raccolti» sono inserite le seguenti: «, adotta le relative misure di pubblicita’ e trasparenza.».
Art. 35.
Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale
1. All’articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 6 e’ aggiunto, in fine, il seguente: «6-bis. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attivita’ di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte.».
2. Nel terzo comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente sono desunte sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto.».
3. Nel comma 1 dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l’ultimo periodo e’ aggiunto il seguente: «Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, la prova di cui al precedente periodo s’intende integrata anche se l’infedelta’ dei relativi ricavi viene desunta sulla base del valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi».
4. L’articolo 15 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e’ abrogato.
5. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attivita’ di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.».
6. Il comma precedente si applica alle prestazioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977.
7. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10-bis sono inseriti i seguenti:
«Articolo 10-ter (Omesso versamento di IVA). – 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo di imposta successivo.
Articolo 10-quater (Indebita compensazione). – 1. La disposizione di cui all’articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.».
8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10, primo comma, i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:
«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati;
8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;»;
b) all’articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;
c) all’articolo 36, terzo comma, e’ soppresso l’ultimo periodo;
d) nell’allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter e’ soppresso.».
9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, l’imposta dovuta per effetto della rettifica di cui all’articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e’ versata in tre rate annuali da corrispondere entro il termine previsto per il versamento dell’acconto dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 450. La prima rata e’ versata entro il 27 dicembre 2006. Il debito puo’ essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero con l’utilizzo dei crediti risultanti dalle liquidazioni periodiche. Il mancato versamento di ogni singola rata comporta l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e costituisce titolo per la riscossione coattiva.
10. Nell’articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell’artico
lo 40, primo comma, secondo periodo, del testo unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: «operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, numeri 8), 8-bis)» sono aggiunte le seguenti: «, non derivanti da contratti di locazione finanziaria,».
11. Al fine di contrastare gli abusi delle disposizioni fiscali disciplinanti il settore dei veicoli, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti, sono individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. I suddetti veicoli devono essere assoggettati al regime proprio degli autoveicoli di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, ai fini delle imposte dirette, e al comma 1, lettera c), dell’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
12. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o piu’ conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attivita’ e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita’ di pagamento bancario o postale nonche’ mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.».
13. Dopo il comma 5 dell’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di societa’ ed enti, che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:
a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
5-ter. Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’articolo 5, comma 5.».
14. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
15. All’articolo 30 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Agli effetti del presente articolo le societa’ per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita’ limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonche’ le societa’ e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salvo prova contraria, non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, e’ inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivita’ svolta, e’ fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa’ di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle societa’ in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societa’ ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 5) alle societa’ esercenti pubblici servizi di trasporto;
6) alle societa’ con un numero di soci non inferiore a 100.»;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le societa’ e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: a) l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.»;
c) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. Per le societa’ e gli enti non operativi, l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non e’ ammessa al rimborso ne’ puo’ costituire oggetto di compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa’ o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non inferiore all’importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l’eccedenza di credito non e’ ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.»;
d) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
«4-bis. In presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonche’ del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societa’ interessata puo’ richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.».
16. Le disposizioni del comma precedente si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. All’articolo 172, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negat




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