Mobbing Insussistenza

TRIBUNALE TORINO, 18-12-2002 (Sanlorenzo)

Mobbing – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO – SEZIONE LAVORO
 
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 8262/01  R.g.L., promossa da:
DANIELA, elettivamente domiciliata in Torino,  presso lo studio dell’avv. Cicero  che la rappresenta e difende per delega in atti.
PARTE RICORRENTE
contro
S.P.A. ALFA, in persona del procuratore speciale dott. Tertulliano, in forza di procura rogito Notaio A.Migliardi del 23.1.2001 (rep. N. 220…/23…), rappresentata e difesa per delega in atti dagli avv. Tertulliano e Quintiliano, presso cui è elettivamente domiciliata in Torino.
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI – QUALIFICA SUPERIORE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.9.2001, la signora Daniela evocava in giudizio la S.p.a. Alfa, alle cui dipendenze lavorava sin dal 1995, al fine di sentirla condannare ad inquadrarla nella qualifica contrattuale C1  ovvero in subordine in quella C2, ai sensi e per gli effetti del CCNL Industria Gomma e Plastica a far data dal 2.9.1999 o da altra data da accertarsi in corso di giudizio; al fine quindi di sentir condannare la convenuta a pagare in suo favore le differenze retributive oltre rivalutazione monetaria ed interessi, e ad assegnarla a mansioni omogenee all’inquadramento ed alla professionalità acquisiti, oltre alla condanna al risarcimento del danno da dequalificazione professionale, nella misura pari a tante mensilità di retribuzione, quanti erano i mesi per i quali la dequalificazione, iniziata il 1° febbraio 2000, si era protratta, ovvero in misura da liquidarsi secondo equità.
Chiedeva inoltre che la convenuta venisse condannata a risarcire in suo favore i danni tutti conseguiti a seguito del mobbing  dedotto in giudizio, in somma complessivamente pari a £ 267.215.600, o ad altra, da liquidarsi secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal sorgere dei crediti e sino al saldo.
Esponeva di essere stata assunta dalla convenuta in data 2.11.1995, a seguito di avviamento obbligatorio ai sensi della L. n.482/1960 e inquadrata nel livello F1; di essere stata licenziata in data 29.12.1995 per assunto mancato superamento della prova; di avere accertato il giudice adito in sede cautelare la nullità del patto di prova, con conseguente ordine di sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro; di essersi conclusa la successiva causa di merito con una conciliazione, con la quale la convenuta dava atto di avere reintegrato la ricorrente a tutti gli effetti di legge nel posto di lavoro; di essere stata addetta, sin dall’inizio del rapporto di lavoro, al reparto logistica presso quello che in allora era l’unico stabilimento della convenuta, sito in Avigliana, viale …; di essere costituito all’epoca l’ufficio logistica, oltre che dalla ricorrente, dal coordinatore signor …, e da altro impiegato, signor …; di consistere i suoi compiti nella registrazione dei dati relativi ala ricezione dei materiali, previo controllo dei medesimi e sottoscrizione delle bolle di accompagnamento, nell’inserimento dei dati relativi al materiale restituito, nella predisposizione di buoni di prelievo, ossia relativi alla merce prelevata dal magazzino per ragioni di produzione; di avere ella collaborato anche con il collega … nella registrazione dei quantitativi di semilavorati affidati per le lavorazioni “conto terzi

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