VERBALE D’INTESA
Il giorno 11 febbraio 1998 in Roma,
tra
l’AIOP, nelle persone di E.Miraglia, capo delegazione, F.Bonanno, G.Bianco, A.Buratti, M.Magni, F.Leonardi;
l’ARIS,, nelle persone di P.M.Cuccarollo, capo delegazione, G.Sironi, G.Costantino;
la Fondazione P. J. Don Gnocchi, nelle persone di G.Bettini
e
CGIL, nelle persone di G.Nigro, P. Di Berto, A.Marchini;
CISL, nelle persone di E.Bonfanti, M.Lombardo, G.M. Tonelli, G.D’Angeli, L.Gentili;
UIL, nelle persone di C.Fiordaliso e M.D’Angelo.
Si è firmato l’Accordo che regola il rapporto di lavoro temporaneo, di cui agli artt. 1-11 della legge 24/6/97, n.196.
A. Le parti preliminarmente convengono che tale istituto in nessun caso potrà essere utilizzato per sopperire a carenze stabili dell’organico previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel settore delle istituzioni sanitarie private di cui al CCNL di categoria.
B. Le parti concordano inoltre che, in relazione a quanto previsto nel punto a) dell’art.1 della legge 196/97, è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo nei seguenti casi:
1. per particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
2. per l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
3. per l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le Aziende UU.SS.LL., in via sperimentale e per un tempo limitato;
4. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo per 12 mesi;
5. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziale; nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
6. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
C. La percentuale di ricorso al lavoro temporaneo viene stabilita nel massimo del sette per cento della dotazione organica complessiva delle aziende o enti, con arrotondamento all’unità superiore.
D. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 4, lettera a), della Legge 196/97, sono escluse le qualifiche contenute nei primi due livelli di cui all’art. 36 del vigente CCNL.
E. La struttura utilizzatrice comunica alla RSU, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano Nazionale:
a. il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, la struttura utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
b. ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’Associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
F. Il presente Accordo decorre dal 1° marzo 1998 ed entro i 12 mesi successivi alla data di decorrenza sarà effettuata una verifica dell’andamento di applicazione dell’Accordo. A tal fine le parti convengono sulla necessità di creare un Osservatorio nazionale e di renderlo operativo entro 6 mesi dalla data odierna.
Letto, confermato, sottoscritto.



