Legge 3 agosto 2009, n. 102

Legge di conversione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante provvedimentianticrisi, nonchè proroga di termini e della partecipazione italiana amissioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioniriportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fattisalvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla basedell’articolo 24, commi da 1 a 72, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.78.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento ordinario n. 140

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.

Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione delcapitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito incostanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall’impresadi appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione chepossono includere attivita’ produttiva connessa all’apprendimento.L’inserimento del lavoratore nelle attivita’ del progetto puo’ avveniresulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero dellavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesimeparti sociali che sottoscrivono l’accordo relativo agli ammortizzatori.Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavorola differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. All’onere derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, daemanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presentedecreto, sono disciplinate le modalita’ attuative del comma 1, avutoparticolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, allaprevisione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politicaattiva a valere sulle risorse all’uopo destinate ai sensi dell’AccordoStato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazioneall’INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall’INPS al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cuiall’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, esuccessive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesimalegge.

4-bis. Il comma 511 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e’ sostituito dal seguente:
«511.Nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cuiall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificatodall’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, perle finalita’ di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, e’ autorizzatala spesa di 13 milioni di euro, a partire dall’anno 2009, fermorestando per l’anno 2009 il limite dell’ammontare complessivo deipagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall’articolo 2,comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, esuccessive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presente disposizione, definiscemodalita’, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cuiall’articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 40, comemodificato con provvedimento di cui all’articolo 20-bis, comma 1,lettera a), della legge 23 febbraio 2006, n. 51».

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassaintegrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita’, di cuiall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, esuccessive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l’anno2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l’ammontare deltrattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta’di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e’aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso aseguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni dieuro per l’anno 2009 e di 80 milioni di euro per l’anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sonostabilite le modalita’ di attuazione del presente comma e il relativoraccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali inderoga come disciplinati ai sensi dell’Accordo tra Stato e regioni del12 febbraio 2009. L’INPS, secondo le linee guida definite nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al periodo precedente, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l’erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse ad essi destinate ai sensi dello stesso decreto.

7. All’articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 sonoaggiunti i seguenti periodi: «L’incentivo di cui al primo periodo e’erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno alreddito nel
caso in cui il medesimo ne faccia richiesta perintraprendere un’attivita’ di lavoro autonomo, avviare un’attivita’ autoimprenditoriale o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformita’ alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, odi sospensione ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, il lavoratore,successivamente all’ammissione al beneficio e prima dell’erogazione delmedesimo, deve dimettersi dall’impresa di appartenenza. Le sommecorrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all’articolo 17della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore gia’percettore del trattamento di cassa integrazione ordinaria estraordinaria, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendereun’attivita’ di lavoro autonomo, per avviare un’attivita’autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativain conformita’ alla normativa vigente, e’ liquidato il relativotrattamento per un numero di mensilita’ pari a quelle deliberate e nonancora percepite. In caso di cassa integrazione guadagni per crisiaziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell’impresa, diprocedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospesosia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore e’ liquidatoaltresi’, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsionidi cui all’articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, iltrattamento di mobilita’ per dodici mesi al massimo. In ogni caso, illavoratore, successivamente all’ammissione al beneficio e primadell’erogazione del medesimo, deve dimettersi dall’impresa diappartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio dicui all’articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successivemodificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e dellefinanze, sono determinate le modalita’ e le condizioni perl’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l’utilizzo dellecomplessive risorse destinate ad interventi relativi agliammortizzatori sociali per l’anno 2009, l’ulteriore somma di 100milioni di euro di cui all’articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28gennaio 2009, n. 2, puo’ essere, in via alternativa a quanto previstodallo stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previospecifico versamento all’entrata del bilancio dello Stato, adincrementare per l’anno 2009 le risorse del Fondo sociale peroccupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a),del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

Art. 1-bis
Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, con decreto di natura nonregolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, normein deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall’articolo1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenzasociale 27 novembre 1997, n. 477. Dall’attuazione del presente commanon devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

Art. 1-ter
Dichiarazione di attivita’ di assistenza e di sostegno alle famiglie

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datoridi lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea,ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo disoggiorno previsto dall’articolo 9 del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, chealla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle propriedipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di unoStato membro dell’Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari,comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparlialla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,adibendoli:
a) ad attivita’ di assistenza per se stesso o per componenti dellapropria famiglia, ancorche’ non conviventi, affetti da patologie ohandicap che ne limitino l’autosufficienza;
b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:
a) all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per illavoratore italiano o per il cittadino di uno Stato membro dell’Unioneeuropea, mediante apposito modulo;
b) allo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’articolo 22 deltesto unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, esuccessive modificazioni, per il lavoratore extracomunitario, mediantel’apposita dichiarazione di cui al comma 4.

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 e’ presentataprevio pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascunlavoratore. Il contributo non e’ deducibile ai fini dell’imposta sulreddito.

4. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e’ presentata,con modalita’ informatiche, nel termine di cui al medesimo comma econtiene, a pena di inammissibilita’:
a) i dati identificativi del datore di lavoro, compresi i dati relativial titolo di soggiorno nel caso di datore di lavoro extracomunitario;
b) l’indicazione delle generalita’ e della nazionalita’ del lavoratoreextracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione el’indicazione degli estremi del passaporto o di un altro documentoequipollente valido per l’ingresso nel territorio dello Stato;
c) l’indicazione della tipologia e delle modalita’ di impiego;
d) l’attestazione, per la richiesta di assunzione di un lavoratore dicui alla lettera b) del comma 1, addetto al lavoro domestico disostegno al bisogno familiare, del possesso di un reddito imponibile,risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euroannui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggettopercettore di reddito, ovvero di un reddito complessivo non inferiore a25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da piu’ soggetticonviventi percettori di reddito;
e) l’attestazione dell’occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1;
f) la dichiarazione che la retribuzione convenuta non e’ inferiore aquella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro diriferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno al bisognofamiliare, l’orario lavorativo non e’ inferiore a quello stabilitodall’articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
g) la proposta di contratto di soggiorno previsto dall’articolo 5-bisdel testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia allarichiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attivita’ di cuial comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente delConsiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati,rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007 en. 288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoriadei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionalinel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), e’ limitata,per ciascun nucleo familiare, ad una unita’ per il lavoro domestico disostegno al bisogno familiare e a due unita’ per le attivita’ diassistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitanol’autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo commae’ quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistemainformatico del Ministero dell’interno.

7. Lo sportello unico per l’immigrazione, verificatal’ammissibilita’ della dichiarazione e acquisito il parere dellaquestura sull’insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permessodi soggiorno, convoca le parti per la stipulazione del contratto disoggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso disoggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell’avvenutopagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che hadichiarato una o due unita’ per l’attivita’ di assistenza ai sensi delcomma 6 deve presentare allo sportello unico per l’immigrazione, a penadi inammissibilita’ della dichiarazione di emersione, unacertificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da unmedico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attestila limitazione dell’autosufficienza del soggetto per il quale vienerichiesta l’assistenza al momento in cui e’ sorto il rapporto di lavoroai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unita’ perl’attivita’ di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione devealtresi’ attestare la necessita’ di avvalersi di due unita’. Lasussistenza di meri errori materiali non costituisce di per se’ causadi inammissibilita’ della dichiarazione di cui al comma 2. La mancatapresentazione delle parti senza giustificato motivo comportal’archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla datadella stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deveeffettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS.Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico delrichiedente il permesso di soggiorno.

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui alpresente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativinei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge leattivita’ di cui al comma 1 per le violazioni delle norme: a) relativeall’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione diquelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; b)relative all’impiego di lavoratori, anche se rivestano caratterefinanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cuial comma 2 ovvero si proceda all’archiviazione del procedimento o alrigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa,rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazioneovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto delladichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui alpresente articolo, lo straniero non puo’ essere espulso, tranne che neicasi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamentealla comunicazione obbligatoria di assunzione all’INPS di cui al comma7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente,per il datore di lavoro e il lavoratore l’estinzione dei reati e degliilleciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di unadichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero e’nullo ai sensi dell’articolo 1344 del codice civile. In tal caso, ilpermesso di soggiorno eventualmente rilasciato e’ revocato ai sensidell’articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento diespulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), deltesto unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, edell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivemodificazioni; b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi oconvenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della nonammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della penasu richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e dellepolitiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno e con ilMinistro dell’economia e delle finanze, sono determinate le modalita’di destinazione del contributo forfetario, di cui al comma 3, sia perfar fronte all’organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui alpresente articolo, sia in relazione alla posizione contributivaprevidenziale e assistenziale del lavoratore interessato. Il Ministrodel lavoro, della salute e delle politiche sociali, con propriodecreto, determina, altresi’, le modalita’ di corresponsione dellesomme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali eassistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui alcomma 1.

15. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunquepresenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto,nell’ambito della procedura di emersione prevista dal presentearticolo, e’ punito ai sensi dell’articolo 76 del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se ilfatto e’ commesso attraverso la contraffazione o l’alterazione didocumenti oppure con l’utilizzazione di uno di tali documenti, siapplica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e’aumentata se il fatto e’ commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dellostraniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorionazionale, l’INPS comunica al Ministero dell’interno le informazionirelative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratoriextracomunitari ai fini dell’articolo 37 del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, esuccessive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall’attuazione delpresente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitarionazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e’ incrementato di 67milioni di euro per l’anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorreredall’anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute edelle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia edelle fin
anze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ipredetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione allapresenza dei cittadini extracomunitari emersi ai sensi del presentearticolo.

18. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 77milioni di euro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010,a 371 milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro adecorrere dall’anno 2012, si provvede, quanto a 60 milioni di euro perl’anno 2009, a valere sulle maggiori entrate assegnate al bilanciodello Stato dal decreto di cui al comma 14 e, quanto a 17 milioni dieuro per l’anno 2009, a 294 milioni di euro per l’anno 2010, a 371milioni di euro per l’anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorreredall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimentistatali all’INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la coperturadel fabbisogno finanziario complessivo dell’ente, per effetto dellemaggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui alpresente articolo.

Art. 2.

Contenimento del costo delle commissioni bancarie

1. A decorrere dal 1 novembre 2009, la data di valuta per ilbeneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quellibancari non puo’ mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giornilavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli,a decorrere dal 1 novembre 2009, la data di disponibilita’ economicaper il beneficiario non puo’ mai superare, rispettivamente, quattro,quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento.A decorrere dal 1 aprile 2010, la data di disponibilita` economica nonpuo’ mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. E’ nulla ognipattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 120,comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i beneficiderivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto,all’articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine delcomma 1 e’ aggiunto il seguente periodo: «L’ammontare del corrispettivoonnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo’ comunque superarelo 0,5 per cento, per trimestre, dell’importo dell’affidamento, a penadi nullita’ del patto di remunerazione. Il Ministro dell’economia edelle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanzasull’osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3. Al comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data dellarichiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedentedell’avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai finidell’operazione di surrogazione, la banca cedente e’ comunque tenuta arisarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo perciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilita’per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso ilritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articoloentrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decreto-legge.

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e ilsostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allosviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta allapoverta’, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumentianticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per ilmicrocredito, di cui all’articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo2006, n. 81, adecorrere dall’anno 2010 e’ autorizzata la spesa annua di1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitatomedesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondenteriduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.
Riduzione del costo dell’energia per imprese e famiglie

1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei mercatidell’energia, nella prospettiva dell’eventuale revisione dellanormativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata invigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, suproposta dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, adotta condecreto, in conformita’ al comma 10-ter dell’articolo 3 delladecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, misure che vincolano, per l’annotermico 2009-2010, ciascun soggetto che nell’anno termico 2007-2008 haimmesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramitesocieta’ controllate, controllanti o controllate da una medesimacontrollante, una quota superiore al 40% del gas naturalecomplessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in venditaal punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi distandard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limitidi flessibilita’ contrattuale, mediante procedure concorrenziali nondiscriminatorie alle condizioni e modalita’ determinate dall’Autorita’per l’energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definitinel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gasnaturale nelle procedure di cui al comma 1 e’ fissato, con propriodecreto, dal Ministro dello sviluppo economico su propostadell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, formulata conriferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendoanche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e lastruttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente verificatidalla citata Autorita’ sulla base degli elementi previsti nei contrattidi approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione deipredetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.L’eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrispostodagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente e’destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla basedel profilo medio di consumo degli ultimi tre anni, evidenzino unelevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteridefiniti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dellamedesima Autorita’, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un’efficiente gestione dei volumi digas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1,l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure didegressivita’ che tengano conto della struttura costi del servizio inragione del coefficiente di utilizzo a valere dall’inizio del primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottandogli opportuni meccanismi di flessibilita’ a vantaggio dei clientifinali, anche in
dustriali;
c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l’offertadei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione deiservizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici,nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamentie delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimentidi cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, invia transitoria e sino all’adozione dei medesimi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4-bis. L’energia elettrica prodotta dagli impianti di cuiall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delleattivita’ produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2005, connessiad ambienti agricoli, da’ diritto all’emissione dei certificatiprevisti ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo1999, n. 79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota dienergia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui alperiodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1dell’articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settoreelettrico, la quota d’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1, deldecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, deve tenere conto, senecessario, dell’emissione dei certificati di cui al comma 4-bis delpresente articolo.

4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l’offerta di unservizio elettrico di elevata qualita’ ed efficienza, alle aziendeelettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applicail regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffariedi cui al comma 3 dell’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.Atal fine l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas stabiliscecriteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti daadottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli entilocali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti efinalizzati alla qualita’ del servizio. I costi sostenuti per lacopertura dell’onere sono posti a carico delle componenti perequativedella tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settoreelettrico.

Art. 4.
Interventi urgenti per le reti dell’energia

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppoeconomico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e deitrasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa,individua gli interventi relativi allatrasmissione e alla distribuzione dell’energia, nonche’, d’intesa conle regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativialla produzione dell’energia, da realizzare con capitaleprevalentemente o interamente privato, per i quali ricorronoparticolari ragioni di urgenza in riferimento allo svilupposocio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteristraordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o piu’ Commissari straordinari del Governo,ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; larelativa deliberazione del Consiglio dei Ministri e’ adottata con lestesse modalita’ di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Ciascun Commissario, sentiti gli enti locali interessati,emana gli atti e i provvedimenti, nonche’ cura tutte le attivita’, dicompetenza delle amministrazioni pubbliche, occorrentiall’autorizzazione e all’effettiva realizzazione degli interventi, nelrispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario deipoteri di sostituzione e di deroga di cui all’articolo 20, comma 4, deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28gennaio 2009, n. 2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi’individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario,senza che cio’ comporti nuovi o maggiori oneria carico del bilancio dello Stato, nonche’ i poteri di controllo e divigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altriMinistri competenti.

4-bis. All’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi alavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n. 163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonche’ dell’amministrazione della giustizia » sono inserite leseguenti: « e dell’amministrazione finanziaria relativamente allagestione del sistema informativo della fiscalita’».

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudicedell’esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati edelle opere abusivamente costruite ai sensi dell’articolo 44, comma 2,del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari inmateria edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6giugno 2001, n. 380, ai fini della restituzione all’avente diritto edella liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenzadella decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo che abbiaaccertato il contrasto della misura della confisca con laConvenzioneper la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dallalegge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, lastima degli immobili avviene comunque in base alla destinazioneurbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opereabusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano statirealizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti oaddizioni, se ne tiene conto al valore in essere all’atto dellarestituzione all’avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto dellespese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate eper il ripristino dello stato dei luoghi.

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensidell’articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio2009, n. 2, e’ assegnato alla societa’ Stretto di Messina Spa uncontributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPEdetermina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo,compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazionigia’ disposte. L’amministratore delegato della societa’ Stretto diMessina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto e’ nominato commissario straordinariodelegato ai sensi dell’articolo 20 del citato decreto-legge n. 185 del2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, esuccessive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti alriavvio delle attivita’, anche mediante l’adeguamento dei contrattistipulati con il contraente generale e con la societa’ affidataria deiservizi di controllo e verifica della progettazione definitiva,esecutiva e della realizzazione dell’opera, e la conseguenteapprovazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una duratadi sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore dellalegge di conversione del presente decr
eto. Alla scadenza del mandato,il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti sull’attivita’ svolta e trasmette irelativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all’articolo163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni.

Art. 4-bis
Disposizioni in materia di trasporto pubblico

1. Al fine di promuovere l’efficienza e la concorrenza nei singolisettori del trasporto pubblico, le autorita’ competenti, qualora siavvalgano delle previsioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, delregolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio,del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale proceduraad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggettodell’affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano ilcontrollo analogo. Alle societa’ che, ai sensi delle previsioni di cuiall’articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 8, paragrafo 2,del medesimo regolamento (CE) n. 1370/2007, risultano aggiudicatarie dicontratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica e’fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura diservizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territorialidiversi da quelli in cui esse operano.

Art. 4ter
Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell’ENAV

1. Per le finalita’ di cui all’articolo 2, comma 11, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350, come da ultimo modificato dall’articolo11-septiesdel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e’ autorizzata laspesa di 9,6 milioni di euro per l’anno 2009.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 9,6milioni di euro per l’anno 2009, si provvede mediante corrispondenteriduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25luglio 1997, n. 250, recante istituzione dell’Ente nazionale perl’aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla tabella C allegataalla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalita’ dei servizi dinavigazione aerea da parte della societa’ per azioni denominata Entenazionale per l’assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi,Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant’Angelo e Verona Villafrancaper i necessari interventi di ammodernamento dell’infrastruttura e deisistemi, e’ autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l’anno 2009e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All’articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, icommi 2 e 3 sono abrogati.

5. All’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ilcomma 3 e’ abrogato.

6. All’articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, leparole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) delsecondo comma» sono soppresse.

7. All’onere derivante dall’attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

Art. 4quater
Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo leparole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero noninferiore a quarantacinque giorni se l’offerta ha per oggetto anche ilprogetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsionenon si applica nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c)» el’ultimo periodo e’ soppresso;
b) all’articolo 86, il comma 5 e’ abrogato;
c) all’articolo 87:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Quando un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltanterichiede all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzoche concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara,nonche’, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offertaeconomicamente piu’ vantaggiosa, relative agli altri elementi divalutazione dell’offerta, procedendo ai sensi dell’articolo 88.All’esclusione puo’ provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica,in contraddittorio»;
2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all’articolo 86, comma 5 e di cui all’articolo 87, comma 1,» sono soppresse;
d) all’articolo 88:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando alconcorrente un termine non inferiore a quindici giorni, lapresentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;
2) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, puo’istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamentoper esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritengasufficienti ad escludere l’incongruita’ dell’offerta, richiede periscritto all’offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;
3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalleseguenti: «cinque giorni» e la parola: «giustificazioni» e’ sostituitadalla seguente: «precisazioni»;
4) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell’offertatenendo conto delle precisazioni fornite»;
5) al comma 4, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre giorni»;
6) al comma 7, dopo il primo periodo e’ inserito il seguente: «Inalternativa, la stazione appaltante, purche’ si sia riservata talefacolta’ nel bando di gara, nell’avviso di gara o nella lettera diinvito, puo’ procedere contemporaneamente alla verifica di anomaliadelle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quantoprevisto ai commi da 1 a 5» e, al secondo periodo, le parole: «dichiaral’aggiudicazione» sono sostituite dalle seguenti: «procede, nelrispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12,all’aggiudicazione»;
e) all’art. 122, comma 9, le parole: «l’articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 87, comma 1»;
f) all’articolo 124, comma 8, le parole: «l’articolo 86, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «l’articolo 87, comma 1»;
g) all’articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novantagiorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quartoperiodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:«quarantacinque giorni»;
h) all’art. 166:
1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a f), siapplicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice unagara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, nonche’, in caso dicontratti senza pubblicazione di bandi
o avvisi, alle procedure in cui,alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare leofferte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera g), si applicano aiprogetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori alMinistero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata invigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), siapplicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubblicheamministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alladata di entrata in vigore della legge di conversione del presentedecreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), siapplicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4quinquies
Affitto di beni agricoli di proprieta’ dello Stato e degli enti pubblici

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppodell’imprenditorialita’ agricola giovanile anche attraverso interventidi ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,l’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprieta’dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altrifini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi delpresente articolo. L’individuazione del bene ai sensi del presentecomma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile delloStato.

2. L’Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui alcomma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizziadottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari eforestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente art.si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3,del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni aisensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici dicui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beniaventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalita’di cui al presente art., previa autorizzazione dell’amministrazionevigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sonoversati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati adintegrazione delle disponibilita’ del Fondo di solidarieta’nazionale-incentivi assicurativi, di cui all’articolo 15, comma 2, deldecreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanopossono impiegare con le modalita’ di cui al presente articolo i benidi loro proprieta’ aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali presenta annualmente alle Camere una relazionesull’attuazione delle disposizioni di cui al presente art., anche alfine della possibile estensione all’ipotesi di alienazione dei terreniinteressati, indicando le modalita’ per l’esercizio del diritto diprelazione sui beni affittati.

8. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4sexies
Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone

1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto dipersone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III,allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziendeesercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti diservizio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre1997, n. 422, e successive modificazioni, nonche’, anche se rese dasoggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestionedell’infrastruttura di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 8luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore diinterpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi diimposta.

Art. 4septies
Interventi in favore della filiera agroalimentare

1. All’articolo 28, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, il primo periodo e’ sostituito dai seguenti:
«A completa attuazione di quanto previsto dall’articolo 10-ter, commi 1e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, all’Istitutosviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) e’ versato l’importo di 20 milionidi euro per l’anno 2009 e di 130 milioni di euro per l’anno 2010, per icompiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare.All’attuazione del periodo precedente si provvede a valere sullerisorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economiareale, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b-bis), deldecreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, condelibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.L’impiego del predetto importo da parte dell’ISA resta soggetto alvincolo di destinazione territoriale dell’85 per cento a favore delMezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree delcentro-nord».

Art. 5.
Detassazione degli investimenti in macchinari

1. E’ escluso dall’imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L’agevolazionedi cui al presente comma puo’ essere fruita esclusivamente in sede diversamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodod’imposta di effettuazione degli investimenti.

2. I soggetti titolari di attivita’ industriali a rischio di incidentisul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solose e’ documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni dicui al citato decreto.

3. L’incentivo fiscale e’ revocato se l’imprenditore cede aterzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalita’ estraneeall’esercizio di impresa prima del secondo periodo di impostasuccessivo all’acquisto.

3-bis. L’incentivo fiscale di cui al comma 1 e’ revocato se i benioggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabileorganizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.3-ter. Per aumenti di capitale di societa’ di capitali o di persone diimporto fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisi
che medianteconferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civileentro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 percento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo diimposta in corso alla data di perfezionamento dell’aumento di capitalee per i quattro periodi di imposta successivi.

3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese indifficolta’ finanziaria, il Ministro dell’economia e delle finanze e’autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto, un’appositaconvenzione con l’Associazione bancaria italiana per favorirel’adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate allaattenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medieimprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovutitenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Art. 6.
Accelerazione dell’ammortamento sui beni strumentali di impresa

1. Per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi deibeni a piu’ avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico,entro il 31 dicembre 2009 si provvede alla revisione dei coefficientidi ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblicaitaliana 2 febbraio 1989, n. 27, compensandola con diversi coefficientiper i beni industrialmente meno strategici.

Art. 6bis
Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficolta’ legate alla crisieconomica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazionedel comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblicointerregionale di competenza statale e’ riconosciuto un contributo perl’acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costodi acquisto dei medesimi, assunto al netto dell’imposta sul valoreaggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di3 milioni di euro per l’anno 2009 e di 5 milioni di euro per l’anno2010.

2. Il contributo di cui al comma 1 e’ concesso nel rispetto dellecondizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 131 del 9 giugno 2009, nonche’ dalla decisione 28 maggio2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottareentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto, sono definiti modalita’ operative etermini per l’erogazione delle risorse di cui al comma 1. 4. Allacopertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di europer l’anno 2009 e a 5 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede,rispettivamente, per l’anno 2009 a valere sulle risorse riferite alleamministrazioni statali di cui all’art. 1, comma 14, del decreto-legge3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2006, n. 286, e per l’anno 2010 mediante utilizzo dellemaggiori entrate derivan

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