L’articolo 1, dal comma 157 al comma 163, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio) sancisce
le modifiche per gli iscritti alla CPDEL, CPS e CPI delle aliquote di rendimento e delle decorrenze per
l’accesso alla pensione anticipata. Con la circolare n. 78 del 03/07/2024 l’Istituto Nazionale di Previdenza
Sociale fornisce indicazioni in merito.
1-MODIFICA DELLE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PENSIONE ANTICIPATA E PENSIONE LAVORATORI PRECOCI
L’applicazione delle predette modifiche riguarda le pensioni anticipate liquidate a partire dal 01/01/2024.
Per coloro che non sono in possesso di una anzianità contributiva pari a 15 anni al 31/12/1995 trovano
applicazione le aliquote di rendimento (per il calcolo delle quote di pensione retributiva) previste nella
tabella di cui all’allegato II della legge di bilancio.
Per coloro che sono in possesso di una anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni al 31/12/1995
continuano a trovare applicazione le aliquote di rendimento (per il calcolo delle quote di pensione
retributiva) previste nell’ allegato A della legge 26 luglio 1965.
La nuova disciplina, non può comunque comportare un trattamento pensionistico di importo maggiore
rispetto a quello determinato secondo la normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge
in esame.
Gli iscritti alla cassa CPS e gli iscritti alla cassa CPDEL che cessano l’ultimo rapporto di lavoro da infermieri,
sono comunque soggetti al taglio ma la riduzione del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione
delle nuove aliquote di rendimento è ridotta in misura pari a un trentaseiesimo per ogni mese di posticipo
dell’acceso al pensionamento rispetto alla prima decorrenza utile.
La riduzione del trattamento pensionistico derivante dall’applicazione delle nuove aliquote non trova
applicazione nei confronti dei soggetti che:
-hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2023 (anche in cumulo con i periodi
assicurativi);
-cessano dal servizio per raggiunti limiti di età (anche in cumulo con i periodi assicurativi);
-cessano per collocamento a riposo d’ufficio per il raggiungimento dell’anzianità massima di servizio
prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’Amministrazione (anche in cumulo con i
periodi assicurativi);
-cessano con diritto a pensione “Quota 100”
-cessano con diritto a pensione “Quota 102”
-cessano con diritto a pensione “Anticipata flessibile” (c.d. Quota 103)
Non si applica inoltre alle pensioni indirette e le pensioni di inabilità riconosciuta a qualsiasi titolo.
2-DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI RISCATTO
Nel caso in cui vengano valorizzati periodi ricadenti nel sistema retributivo, l’onere del riscatto andrà
determinato con i nuovi coefficienti nell’ipotesi in cui l’anzianità complessiva (considerando anche i periodi
richiesti a riscatto) è inferiore ai 15 anni di contributi al 31/12/1995. In tutti gli altri casi, continuano a
trovare applicazione i coefficienti previsti dall’ allegato A della legge 26 luglio 1965.
3 DECORRENZA DELLA PENSIONE ANTICIPATA E DELLA PENSIONE PER I LAVORATORI PRECOCI
L’art. 1, commi 162 e 163, della legge di bilancio 2024, disciplina le decorrenze dei trattamenti pensionistici,
per gli iscritti alla cassa CPDEL, CPS e della CPI.
Le decorrenze sono cosi modificate:
1) requisiti maturati entro il 31/12/2024 – 3 mesi
2) requisiti maturati entro il 31/12/2025 – 4 mesi
3) requisiti maturati entro il 31/12/2026 – 5 mesi
4) requisiti maturati entro il 31/12/2027 – 7 mesi
5) requisiti maturati dal 01/01/2028 – 9 mesi
Le nuove decorrenze non trovano applicazione per le pensioni anticipate e per le pensioni lavoratori
precoci in regime di cumulo dei periodi assicurativi.




