Funzioni Locali Indennità speciale di PO Sentenza della Corte di Cassazione

Funzioni Locali – Indennità speciale di PO – Sentenza della Corte di Cassazione

In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di pari trattamento di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 vieta, trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019); in particolare, l’atto con cui venga attribuito a un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o del contratto collettivo è nullo ed obbliga la P.A. all’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez. L, n. 6715 del 10 marzo 2021).

Orientamento, peraltro, consolidato presso la giurisprudenza di legittimità. E’ stato ribadito, altresì, quale affermazione di principio in casi nei quali si trattava del compenso spettante ai dipendenti-avvocati degli enti del comparto sanità (Cass., Sez. L, n. 21520 del 31/7/2024; Cass., Sez. L, n. 12332 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. 16 Aprile 2025 n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020; Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020).

La corresponsione “dell’indennità speciale di P.O.” (art. 40 comma 3) presuppone, a monte, ai sensi degli artt. 2 e 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 10 CCNL 22 gennaio 2004 (che rinvia al CCNL 1 marzo 1999), l’accordo con le organizzazioni sindacali in ordine ai criteri d’individuazione delle specifiche posizioni organizzative, al loro numero massimo e alla ripartizione tra le strutture regionali con le corrispondenti posizioni retributive, ossia su tutti quegli adempimenti espressamente previsti dall’art. 40, comma 3, del regolamento regionale n. 12 del 2011, da leggersi nella cornice più ampia della disciplina di legge e collettiva di riferimento; il pagamento dell’indennità esige, dunque, la preventiva osservanza della contrattazione collettiva, anche (e se del caso) integrativa, e la quantificazione del quantum debeatur, ossia l’individuazione delle somme concretamente spettanti a ciascun interessato, che, nella specie, come giustamente annota il Consiglio di Stato nella sentenza n. 1507/2016, non sono mai state singolarmente definite e individuate nel dettaglio in relazione alle specifiche posizioni lavorative rivestite da ciascun avvocato.
*Estratta da Wolters Kluwer – One legale

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