INAIL: danno biologico – rivalutazione annuale degli importi di indennizzo

INAIL: danno biologico – rivalutazione annuale degli importi di indennizzo

La circolare Inail n. 45 del 1° agosto 2025 interviene a chiarire alcuni punti in merito alla rivalutazione degli indennizzi per danno biologico a partire dal 1° luglio 2025.

La legge di stabilità 2016 ha infatti introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’Inail a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.

In particolare, il legislatore ha disposto che, con effetto dall’anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall’Inail ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell’Inail, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’Istituto nazionale di statistica rispetto all’anno precedente.

 

Rivalutazione con decorrenza 1° luglio 2025
Per l’anno 2025, l’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – intervenuta tra il 2023 e il 2024 – pari allo 0,8%.

 

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2025, n. 85 (riportato in allegato alla circolare) è stata pertanto disposta la rivalutazione annuale degli importi del danno biologico, nella predetta misura, con decorrenza 1° luglio 2025.

 

La rivalutazione si aggiunge all’incremento riconosciuto per effetto delle rivalutazioni relative agli anni precedenti e si applica agli importi degli indennizzi del danno biologico in capitale, tenuto conto della tabella in vigore alla data dell’evento lesivo, e agli importi degli indennizzi in rendita per gli eventi a decorrere dal 25 luglio 2000, sulla quota parte dei ratei di rendita relativa all’indennizzo del danno biologico come da tabella approvata con decreto ministeriale 12 luglio 2000.

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