A chi spettano i buoni pasto

A chi spettano i buoni pasto

Le aziende sono obbligate ad erogare i Buoni pasto se espressamente previsti dai contratti collettivi applicati o dalla contrattazione di secondo livello o individuale (in questo senso sono da considerarsi fringe benefit concessi dal datore di lavoro).

I buoni pasti vengono in genere rilasciati a quei lavoratori che superano l’ora del pasto e di norma nei giorni di presenza in ufficio (non si maturano nei giorni di malattia, di ferie e nemmeno durante le trasferte), sempre che si superi l’orario della pausa pranzo in base al proprio contratto.

Di norma, in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) il buono matura quando il dipendente svolge almeno 6 ore lavorative al giorno (o almeno 3 ore di straordinario dopo la ripresa) con una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti, seguita da una ripresa dell’attività lavorativa.

I buoni pasto possono essere rilasciati anche ai lavoratori a tempo parziale con orario di lavoro che va a coprire la fascia oraria di un pasto o una distanza tra abitazione e azienda che rende impossibile il consumo del pasto a casa propria (cfr.: Cassazione, sentenza n. 22702/2014).

In realtà, i buoni pasto spettano ai lavoratori subordinati anche se l’orario giornaliero non prevede una pausa per il pasto e a chi ha instaurato con il committente un rapporto continuativo di collaborazione. Questi principi sono affermati dall’Agenzia delle Entrate con specifica Risoluzione del 2006 e la risposta ad interpello nel 2021.

Agevolazioni e tasse

Sono uno strumento di contrattazione spesso utilizzata per incrementare la soddisfazione dei lavoratori integrandone la RAL. Le alternative, laddove vige l’obbligatorietà, sono mensa aziendale o esterna convenzionata e indennità sostitutiva della mensa.

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