Cassazione, non c'è rivelazione di segreto con accesso agli atti

Cassazione, non c’è rivelazione di segreto con accesso agli atti

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6873 del 2026, interviene in materia di rivelazione di segreto d’ufficio con riferimento alla diffusione di atti nell’ambito dell’attività amministrativa, chiarendo in modo significativo il rapporto tra obbligo di segretezza e diritto di accesso agli atti.
Nel caso esaminato, un Sindaco era stato ritenuto responsabile per aver mostrato a un professionista il contenuto di un verbale di sopralluogo edilizio. La Corte, tuttavia, ha escluso la sussistenza del reato, rilevando come tale verbale non fosse coperto da segreto né istruttorio né d’ufficio. Si tratta infatti di un atto rientrante nell’ordinaria attività di vigilanza urbanistico‑edilizia, che, per sua natura, non è sottratto alla conoscibilità da parte dei soggetti interessati.

La decisione si fonda sul principio generale di trasparenza amministrativa: gli atti della pubblica amministrazione sono, in linea di massima, accessibili, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. Ne deriva che il segreto d’ufficio sussiste solo quando l’atto non sia conoscibile secondo la disciplina sull’accesso prevista dalla legge n. 241 del 1990.

La Corte chiarisce inoltre che, ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 326 c.p., è decisivo verificare se il soggetto che riceve l’informazione sia titolare o meno del diritto di accesso. Se l’atto viene comunicato a un soggetto privo di un interesse qualificato e quindi non legittimato a conoscerlo, la divulgazione integra una violazione penalmente rilevante. Diversamente, quando il destinatario ha titolo a conoscere l’atto, viene meno in radice il requisito del segreto.

Particolare rilievo assume l’ulteriore precisazione secondo cui la mancata osservanza delle modalità formali previste per l’esercizio del diritto di accesso (quali la richiesta motivata o il pagamento dei diritti) non è sufficiente a integrare il reato. In tali ipotesi, eventuali irregolarità rilevano esclusivamente sul piano amministrativo e non incidono sulla natura ostensibile dell’atto.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha annullato senza rinvio la condanna per rivelazione di segreto d’ufficio, affermando il principio secondo cui la divulgazione di atti non coperti da segreto a soggetti legittimati all’accesso non costituisce illecito penale, anche se avviene in forma informale.

La pronuncia offre dunque un chiarimento importante per l’attività degli uffici, evidenziando la necessità di distinguere tra la tutela del segreto – che rileva sul piano penale – e il rispetto delle modalità procedimentali di accesso, che attengono invece al corretto esercizio dell’azione amministrativa.

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