desideriamo informarvi in merito a una recente ordinanza della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro (n. 3971 del 16 febbraio 2025) che affronta un tema di grande rilievo per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore pubblico, in particolare per chi opera nella sanità e negli enti locali.
La sentenza ribadisce un principio già consolidato nella giurisprudenza: anche i comportamenti tenuti al di fuori dell’orario di lavoro, nella vita privata, possono – in determinati casi – giustificare un licenziamento disciplinare per giusta causa, qualora tali condotte risultino incompatibili con il mantenimento del rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
In altre parole, non è necessario che un comportamento scorretto avvenga sul luogo di lavoro o durante lo svolgimento della prestazione per determinare conseguenze disciplinari gravi. La Cassazione ha chiarito che anche azioni compiute nella sfera privata possono compromettere l’affidabilità, la reputazione o il decoro richiesto per la specifica funzione svolta, specie in ambiti delicati come quello sanitario o del pubblico servizio.
Tuttavia, è altrettanto importante sottolineare che:
- non ogni comportamento privato può legittimare un licenziamento;
- la condotta deve essere oggettivamente grave e lesiva degli interessi morali o materiali dell’ente;
- deve risultare incompatibile con le mansioni assegnate o con l’immagine dell’ente pubblico;
- l’interesse leso può anche essere solo potenziale, ma oggettivamente rilevante.
In sintesi, la Corte ricorda che il lavoratore pubblico ha anche obblighi di correttezza e lealtà fuori dall’orario di lavoro, in quanto rappresenta comunque un’istituzione agli occhi della collettività.
Come UIL FPL riteniamo fondamentale che i lavoratori siano adeguatamente informati e tutelati, e che ogni eventuale provvedimento disciplinare venga valutato caso per caso, con il dovuto rispetto delle garanzie previste dai contratti collettivi e dalle norme vigenti.




