CORTE DI CASSAZIONE SEZ. LAVORO LIBERTÀ DEI TEMPI DI INTERVENTO DEL SINDACATO CONTRO LA CONDOTTA ANTISINDACALE

CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. LAVORO – LIBERTÀ DEI TEMPI DI INTERVENTO DEL SINDACATO CONTRO LA CONDOTTA ANTISINDACALE

Vi invio l’Ordinanza n. 26618 del 2 ottobre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro che ha ribadito un principio di grande rilievo in materia di tutela sindacale e libertà di azione delle organizzazioni sindacali sui tempi di intervento ex articolo 28 legge 300.

 

La Cassazione rimarca il concetto che “La mancata fissazione da parte del legislatore di un termine di decadenza all’azione ex art. 28 Statuto dei Lavoratori consente alle organizzazioni sindacali di scegliere liberamente, nell’ambito delle proprie autonome valutazioni e nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, i tempi per la domanda giudiziaria di cessazione dell’attività antisindacale”.

 

La corte ha analizzato il caso di una organizzazione sindacale che aveva presentato ricorso ex art. 28 della Legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per ottenere la dichiarazione di condotta antisindacale nei confronti di un’azienda che aveva sanzionato con la multa di tre ore di retribuzione i lavoratori partecipanti a uno sciopero del 2 ottobre 2018.

 

La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso, ritenendo che fosse tardivo rispetto all’irrogazione delle sanzioni e che, quindi, fosse venuto meno l’interesse ad agire.

 

La Suprema Corte ha ribaltato la decisione di merito, affermando che:  “il requisito dell’attualità della condotta antisindacale non viene meno con il semplice esaurirsi dell’azione materiale del datore di lavoro, gli effetti della condotta antisindacale possono protrarsi nel tempo, sia per la portata intimidatoria dell’atto, sia per la situazione di incertezza che esso può generare nell’attività sindacale”;

 

Spetta all’organizzazione sindacale valutare liberamente i tempi per intervenire in giudizio, poiché l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori non prevede alcun termine di decadenza.

 

Sulla base di questi principi, la Cassazione ha accolto il ricorso del sindacato e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’Appello.

 

Questa decisione costituisce un importante precedente contro ogni tentativo di limitare la possibilità del sindacato di agire in giudizio per la tutela delle proprie prerogative, riaffermando il ruolo dello Statuto dei Lavoratori come presidio di libertà e democrazia nei luoghi di lavoro.

Cass.-ord.-n.-_26618-2025_ex_articolo_28

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