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D.M. 28-11-2000 Codice di comportamento dei dipendenti

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D.M. 28-11-2000
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 2001, n. 84.
Testo in vigore

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della  delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l’altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell’art. 11, comma  4, della predetta legge n. 59 del 1997;

Visto, in particolare, l’art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito  dall’art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998;

Visto il decreto 31 marzo 1994 del Ministro della funzione pubblica con il quale è stato adottato il  codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58-bis del  predetto decreto legislativo n. 29 del 1993;

Ritenuta la necessità di provvedere all’aggiornamento del predetto codice di comportamento alla  luce delle modificazioni intervenute all’art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993;

Sentite le confederazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

1. Disposizioni di carattere generale.

1. I princìpi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative  degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della  prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici – escluso il personale militare, quello della polizia di  Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell’Avvocatura  dello Stato – si impegnano ad osservarli all’atto dell’assunzione in servizio.

2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell’art. 58-bis, comma 3, del decreto legislativo  3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare.  Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti.


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3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano  applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati  da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei princìpi enunciati dall’art. 2, le previsioni degli articoli 3 e  seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai  sensi dell’art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Princìpi.

1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente  la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i princìpi di buon andamento e imparzialità  dell’amministrazione. Nell’espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della  legge e persegue esclusivamente l’interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri  comportamenti alla cura dell’interesse pubblico che gli è affidato. 

2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere  decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di  conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei  compiti d’ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli  interessi o all’immagine della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dell’orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di  energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad adempierle nel modo più  semplice ed efficiente nell’interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri  compiti.

4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non  utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio.

5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e  collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la  massima disponibilità e non ne ostacola l’esercizio dei diritti. Favorisce l’accesso degli stessi alle  informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e  informazioni necessarie per valutare le decisioni dell’amministrazione e i comportamenti dei
dipendenti.

6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli  indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell’attività amministrativa,  agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o  comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore.

7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni  tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l’esercizio delle funzioni  e dei compiti da parte dell’autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai  cittadini interessati.


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3. Regali e altre utilità.

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività,  regali o altre utilità salvo quelli d’uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque  possano trarre benefìci da decisioni o attività inerenti all’ufficio.

2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un  subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un  sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d’uso di modico
valore.

4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni.

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al  dirigente dell’ufficio la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non  riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell’attività dell’ufficio, salvo che si tratti
di partiti politici o sindacati.

2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni,  né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera.

5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell’ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in  qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell’ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti  finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività  o decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all’amministrazione le  partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con  la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il  secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in  contatti frequenti con l’ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle
attività inerenti all’ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari  generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e  tributaria.


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6. Obbligo di astensione.

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano  coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui  od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti  di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o  agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia  amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi  ragioni di convenienza. Sull’astensione decide il dirigente dell’ufficio.

7. Attività collaterali.

1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall’amministrazione retribuzioni o altre  utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d’ufficio.

2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che  abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività  inerenti all’ufficio.

3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati.

8. Imparzialità.

1. Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di  trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. A tal fine,  egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri.

2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell’attività amministrativa di  sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi  superiori.

9. Comportamento nella vita sociale.

1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell’amministrazione per ottenere utilità  che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro  funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò  possa nuocere all’immagine dell’amministrazione.


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10. Comportamento in servizio.

1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il  compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di  lavoro a quelle strettamente necessarie.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni  di ufficio. Salvo casi d’urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell’amministrazione se ne serve per lo  svolgimento dei suoi compiti d’ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee  all’amministrazione.

4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità  spettanti all’acquirente, in relazione all’acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio.

11. Rapporti con il pubblico.

1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande  di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di  altri dipendenti dell’ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l’ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o  la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde  sollecitamente ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti  sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento  dell’immagine dell’amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell’ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa.

3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o  altrui inerenti all’ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell’amministrazione o nella  sua indipendenza ed imparzialità.

4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un  linguaggio chiaro e comprensibile.

5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce  servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati  dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del  servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle  modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.


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12. Contratti.

1. Nella stipulazione di contratti per conto dell’amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l’esecuzione del contratto.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l’amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all’adozione delle decisioni ed alle attività relative all’esecuzione del contratto.

3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell’amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell’ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale.

13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati.

1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all’ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall’ufficio presso il quale prestano servizio. L’informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell’attività dell’ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili;
semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni.

14. Abrogazione.

1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato.

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