CONFLITTO DI INTERESSI E CUMULO DI INCARICHI INDICAZIONI ANAC E GIURISPRUDENZA RECENTE

CONFLITTO DI INTERESSI E CUMULO DI INCARICHI – INDICAZIONI ANAC E GIURISPRUDENZA RECENTE

Si informa che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con parere del 21 gennaio 2026, ha ribadito il proprio orientamento in materia di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al Comandante della Polizia Locale, con particolare riferimento al cumulo di incarichi dirigenziali e gestionali.

ANAC ha ricordato di essersi già espressa sul punto affermando che sussiste un’ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, qualora al Comandante/Responsabile della Polizia Locale, indipendentemente dalla configurazione organizzativa dell’ente, sia attribuita la responsabilità di uffici con competenze gestionali, rispetto ai quali egli eserciti anche funzioni di vigilanza e controllo (orientamento n. 57 del 3 luglio 2014, come modificato dall’orientamento n. 19 del 10 giugno 2015).

Tale indirizzo è stato adottato allo scopo di evitare che il cumulo di incarichi possa compromettere il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi, in attuazione delle finalità di prevenzione della corruzione di cui alla l. 6 novembre 2012, n. 190.

Nel quadro così delineato si inserisce l’art. 1, comma 221, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che consente – al fine di garantire maggiore flessibilità dirigenziale e il corretto funzionamento degli uffici – il conferimento di incarichi dirigenziali anche ai dirigenti della polizia locale e dell’avvocatura civica, senza vincolo di esclusività, nonché la non applicazione delle misure di rotazione previste dalla l. 190/2012, ove incompatibili con le dimensioni dell’ente.

Sul punto è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 2518 del 15 marzo 2024, che ha precisato come tale disposizione abbia natura eccezionale e derogatoria e debba essere pertanto interpretata in senso restrittivo.

In particolare, è stato chiarito che:

  • i dirigenti della Polizia Municipale e dell’avvocatura comunale possono eccezionalmente assumere la direzione di uffici ordinari dell’ente;
  • non è invece consentita l’inversione di tale schema, ossia l’attribuzione del ruolo di Comandante della Polizia Locale a dirigenti amministrativi o di altre strutture, in considerazione della specificità delle funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e stradale e delle modalità di reclutamento e formazione del personale di Polizia Locale.

Resta ferma la competenza e responsabilità dell’amministrazione nel valutare, caso per caso, la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e nell’adottare le misure organizzative idonee a garantire il rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa.

Parere anticorruzione del 21 gennaio 2026 – fasc.5557.2025

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