La Procura della Corte dei Conti ha avviato un’istruttoria riguardante un’ipotesi di danno erariale conseguente a presunte irregolarità afferenti a talune procedure selettive per la progressione verticale del personale di un ente locale. In particolare nel caso di specie le “verticalizzazione” violavano il tetto massimo fissato dall’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 e pertanto la pubblica accusa considerava come fonte di danno tutti gli emolumenti corrisposti ai dipendenti verticalizzati fino alla cessazione dal servizio, ritenendo le violazioni poste in atto inficianti il buon andamento della PA nella misura in compromettenti il riparto tra le varie modalità di approvvigionamento del personale contrattualizzato nella prospettiva del miglior conseguimento dei fini istituzionale degli enti pubblici.
La Corte, tuttavia conclude che la responsabilità amministrativa non discende tout court dalla mera illegittimità degli atti amministrativi adottati i quali a tali fini ridondano in illeceità dei sottesi comportamenti. Infatti ha ritenuto l’amministrazione esente da responsabilità, anche se in base alle vincolanti prescrizioni di legge aveva l’obbligo di esperire le previe procedure di mobilità riguardo alle procedure di verticalizzazione, e ha superato il tetto massimo previsto dalla legge e violato il divieto di scorrimento della graduatoria.
La prestazione resa dai dipendenti inquadrati in categoria superiore non può ritenersi inutiliter data, anzi risulta svolta in conformità ai contenuti del nuovo contratto di lavoro da essi sottoscritto e pertanto manca qualsivoglia profilo di danno conseguente alle accennate e contestate condotte.




