CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE E DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE DURANTE LE FERIE E DELL’INDENNITÀ SOSTITUTIVA – ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Accogliamo con favore l’ulteriore richiamo della Cassazione (Ordinanza 25528 del 17/9/2025) a un principio di giustizia retributiva che da tempo costituisce una delle nostre battaglie sindacali più concrete:

  • garantire che le ferie, diritto irrinunciabile e tutelato a livello europeo, non comportino alcuna penalizzazione economica per chi lavora.

Da anni la nostra segreteria si batte in tutte le sedi compresi i contenziosi per affermare che le indennità connesse alla professionalità e alle condizioni di lavoro devono entrare a pieno titolo nella retribuzione feriale e nell’indennità sostitutiva.

La Corte di Cassazione, in coerenza con la giurisprudenza europea, ha ribadito un principio fondamentale in materia di retribuzione spettante durante il periodo di ferie e di indennità sostitutiva per ferie non godute.

Invitiamo pertanto tutte le strutture e i delegati a:

  • verificare attentamente le buste paga dei dipendenti nei casi di ferie godute o monetizzate;
  • segnalare tempestivamente eventuali esclusioni di voci retributive non conformi;
  • garantire una tutela uniforme e coerente per tutti i lavoratori del comparto.

Questa sentenza rafforza la nostra azione: il diritto alle ferie è anche diritto a una retribuzione piena, giusta e rispettosa della dignità professionale.

La retribuzione dovuta nel periodo di ferie, e quella da assumere come parametro per il calcolo dell’indennità sostitutiva, deve comprendere qualsiasi importo pecuniario che si ponga in collegamento con l’esecuzione delle mansioni e con lo status professionale del lavoratore.

Ciò significa che il lavoratore, durante le ferie o in caso di mancato godimento delle stesse, ha diritto a percepire una retribuzione piena e reale, comprensiva di tutte le voci che costituiscono parte integrante e stabile del proprio trattamento economico ordinario.

Sono invece escluse le componenti occasionali o straordinarie, prive di collegamento costante con la prestazione lavorativa ordinaria.

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