Con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma – Sezione Lavoro affronta un tema di assoluta attualità: la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell’ambito di processi di riorganizzazione aziendale che prevedono l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale.
La pronuncia sta già generando interesse e interrogativi, soprattutto per le possibili ricadute future nei contesti produttivi e nei servizi, ed è quindi opportuno fornire una lettura attenta, priva di semplificazioni.
La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società, sostenendo che la riorganizzazione addotta fosse meramente pretestuosa e che, in realtà, le sue mansioni non fossero state soppresse.
Nel costituirsi in giudizio, la società datrice di lavoro espone un quadro di crisi economico-finanziaria rilevante e documentata, chiarendo che, nell’ottica di contenere i costi e salvaguardare il core business aziendale, era stata avviata una riorganizzazione profonda.
In tale contesto le mansioni della lavoratrice erano state temporaneamente assorbite da una collega già in forza, successivamente erano state definitivamente accentrate sul team leader e quest’ultimo, nello svolgimento delle funzioni, si avvaleva anche del supporto di strumenti di intelligenza artificiale, in grado di velocizzare e razionalizzare i processi.
La società denuncia inoltre l’impossibilità di ricollocazione della lavoratrice in altre posizioni compatibili con il suo profilo professionale.
Il Tribunale di Roma ritiene che la società abbia assolto pienamente l’onere probatorio su tutti gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo.
In particolare, il Giudice riconosce l’effettività delle esigenze economiche poste a fondamento del licenziamento; e accerta il nesso causale diretto tra tali esigenze e la soppressione della posizione lavorativa;
Di rilievo, ai fini della motivazione, è il passaggio in cui il Tribunale afferma che l’azienda, nel perseguire obiettivi di efficientamento e riduzione dei costi fissi – in particolare quelli legati al personale – può legittimamente ricorrere a strumenti di intelligenza artificiale, riorganizzando le funzioni e concentrandole su figure apicali o di coordinamento.
Questa sentenza non afferma un principio generale secondo cui l’intelligenza artificiale può automaticamente giustificare licenziamenti.
Trattandosi di una sentenza di primo grado, la UIL FPL ritiene necessario attendere con attenzione gli eventuali sviluppi nei successivi gradi di giudizio, che potranno confermare, ridimensionare o ridefinire l’impianto interpretativo qui adottato.




