L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha accertato la violazione del divieto di pantouflage previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Il caso riguarda l’assunzione di un ex dipendente comunale da parte di una società privata che era stata destinataria dell’attività del Comune, svolta proprio tramite i poteri negoziali esercitati in precedenza dallo stesso dipendente.
L’assunzione è avvenuta due giorni dopo le dimissioni dal Comune, senza rispettare il periodo di raffreddamento triennale previsto dalla legge.
L’Autorità ha deliberato:
- la nullità del contratto di lavoro tra la società privata e l’ex dipendente;
- il divieto per la società di contrattare per tre anni con il Comune interessato;
- l’obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti dall’ex dipendente in conseguenza dell’assunzione irregolare.
Il riferimento normativo su cui si basa la delibera è l’art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001:
“I dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione non possono, nei tre anni successivi alla cessazione, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività medesima”.
Si sottolinea l’importanza di questa decisione nel rafforzare il principio di integrità e imparzialità dell’amministrazione pubblica.
Il divieto di pantouflage non è una mera formalità, ma uno strumento essenziale per evitare conflitti d’interesse e commistioni tra pubblico e privato che possono minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.



