Per poter beneficiare della detrazione fiscale prevista per la realizzazione di un posto auto pertinenziale all’abitazione, è necessario rispettare due condizioni fondamentali: l’esistenza di un titolo edilizio che attesti il vincolo di pertinenzialità con l’immobile e l’accatastamento della struttura nella categoria catastale C/6.
Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 118/2026, che ha esaminato il caso di un contribuente proprietario al 50%, insieme al padre, di una capanna in legno realizzata nel 2025 e destinata esclusivamente al ricovero dell’automobile. Il contribuente aveva sostenuto le spese per la costruzione, comprese quelle di progettazione, IVA, adempimenti amministrativi e altri costi accessori, chiedendo di poter usufruire della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del TUIR.
La situazione presentava tuttavia due criticità. La prima riguardava il titolo edilizio utilizzato per la realizzazione dell’opera, nel quale non era indicato né l’utilizzo della struttura come posto auto né il vincolo pertinenziale con l’abitazione. A supporto della richiesta era stata prodotta una relazione tecnica che attestava sia la funzione di parcheggio sia il collegamento con la casa principale.
La seconda criticità era legata alla classificazione catastale. La struttura risultava infatti censita nella categoria C/2, destinata a magazzini e locali di deposito, anziché nella categoria C/6, prevista per rimesse, autorimesse e posti auto.
L’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di accedere alla detrazione. Secondo quanto chiarito, non è sufficiente che il manufatto venga utilizzato come parcheggio: è necessario che sia riconosciuto giuridicamente come autorimessa o posto auto pertinenziale. A questo proposito viene richiamata la circolare 17/E del 26 giugno 2023, secondo cui l’agevolazione è riconosciuta soltanto in presenza di un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa e a condizione che tale vincolo risulti espressamente dal titolo edilizio.
A determinare il mancato riconoscimento del beneficio fiscale contribuisce inoltre la classificazione catastale attribuita all’immobile. Essendo censita in categoria C/2 e non in C/6, la struttura non può essere considerata, sotto il profilo catastale, un’autorimessa o un posto auto.
In assenza sia del vincolo di pertinenzialità formalmente documentato sia della corretta categoria catastale, la detrazione del 50% per la realizzazione del manufatto non può quindi essere riconosciuta.



