Le vittime del dovere, i soggetti equiparati e i familiari superstiti che hanno diritto all’esenzione IRPEF sulle pensioni devono presentare una specifica richiesta all’INPS. Il beneficio, infatti, non viene riconosciuto automaticamente e, senza una domanda formale, l’Istituto non può applicare l’agevolazione fiscale.
I chiarimenti sono arrivati con il messaggio INPS n. 1943 del 10 giugno, che ha fornito indicazioni sull’esenzione fiscale destinata a queste categorie di beneficiari. Dal 2026 la misura produce effetti più ampi, estendendosi in modo generalizzato ai trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime del dovere e dagli altri soggetti aventi diritto. Si tratta di un’applicazione più estesa di quanto previsto dall’articolo 1, comma 211, della Legge 232/2016, in linea con quanto già illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 68/2025.
La novità principale consiste nel fatto che, a partire dal 2026, l’esenzione dall’IRPEF riguarda tutte le pensioni percepite dai beneficiari interessati, anche quando il trattamento pensionistico non è direttamente collegato all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Rispetto al passato, quando il beneficio era limitato alle prestazioni strettamente connesse al fatto lesivo o al servizio che aveva originato tale riconoscimento, si tratta di un ampliamento significativo.
L’estensione interessa sia le pensioni già in pagamento sia quelle che verranno liquidate in futuro. In questo modo il beneficio fiscale viene riconosciuto alla persona in quanto titolare dello status previsto dalla normativa, indipendentemente dalle ragioni che hanno dato origine al singolo trattamento pensionistico.
Per accedere all’agevolazione resta però indispensabile la presentazione di un’apposita domanda all’INPS. Nella richiesta deve essere dichiarata la condizione di vittima del dovere o di soggetto equiparato, indicando inoltre gli estremi del provvedimento che certifica il riconoscimento dello status.
Anche i familiari superstiti rientrano tra i destinatari del beneficio, ma con alcune particolarità. Nel caso di una pensione ai superstiti trasformata in reversibilità, l’esenzione si applica a tutte le pensioni percepite dal beneficiario, comprese quelle future, purché permangano i requisiti previsti dalla legge. Diversa, invece, la situazione dell’orfano, che perde il beneficio nel momento in cui ottiene una pensione diretta personale. Per il coniuge superstite, al contrario, l’esenzione continua ad applicarsi anche alle pensioni personali presenti e future, a condizione che resti il diritto alla pensione ai superstiti.



