vi segnaliamo l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 9517 del 14 aprile 2026, che conferma un orientamento ormai consolidato in materia di falsa attestazione della presenza nel pubblico impiego.
La Corte ribadisce che il licenziamento disciplinare previsto dall’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 può essere applicato non solo nei casi di alterazione o manomissione dei sistemi di rilevazione delle presenze, ma anche quando il dipendente adotta altre modalità fraudolente idonee a indurre in errore il proprio datore di lavoro.
In particolare, viene confermato che l’allontanamento dal luogo di lavoro senza effettuare la necessaria timbratura di uscita costituisce una condotta fraudolenta, poiché rappresenta una situazione apparente diversa da quella reale.
La Cassazione richiama inoltre il principio secondo cui anche la mancata registrazione delle uscite interruttive del servizio può integrare una falsa attestazione della presenza, pur in assenza di qualsiasi manomissione del badge o del sistema di rilevazione, si precisa tuttavia che non esiste un automatismo nell’applicazione della sanzione espulsiva: resta sempre necessario valutare la gravità della condotta e la proporzionalità del licenziamento, verifica che compete al giudice caso per caso.
Alla luce di tale ordinanza, invitiamo le strutture territoriali, le RSU e i delegati a sensibilizzare i lavoratori sul rigoroso rispetto delle procedure di rilevazione delle presenze, evitando comportamenti che possano esporre a contestazioni disciplinari particolarmente gravi.




